Art. 329 — Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite (articolo 29 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
Ai fini del presente articolo: a) «accantonamenti disconosciuti»: indica le variazioni delle imposte anticipate e differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio di un'impresa relative a un trattamento fiscale incerto e alle distribuzioni da parte di un'impresa del gruppo; b) «accantonamenti irrilevanti»: indica ogni incremento delle imposte differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio, la cui debenza ci si attende non avvenga entro il termine indicato al comma 7 e con riferimento alle quali l'impresa dichiarante sceglie, ai sensi dell'articolo 352, comma 2, per la loro non inclusione nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative al medesimo esercizio; c) recupero delle imposte differite»: indica, per ogni esercizio, l'ammontare delle imposte differite che: 1) sono state contabilizzate nel quinto esercizio a esso precedente concorrendo a formare per tale esercizio l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite; 2) si riferiscono a differenze temporanee che non si sono ancora riversate e le cui corrispondenti imposte rilevanti non sono state pagate entro l'esercizio; 3) non ricadono nella categoria delle eccezioni al recupero delle imposte differite. d) eccezioni al recupero delle imposte differite»: indica le imposte differite relative: 1) a costi, ammortamenti accelerati o anticipati relativi a beni tangibili o del relativo diritto d'uso; 2) al costo di concessioni pubbliche per l'uso di beni immobili o per lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti significativi in beni tangibili; 3) a spese di ricerca e sviluppo; 4) a costi di dismissione, di disinquinamento o di remissione in pristino; 5) alla contabilizzazione secondo il criterio del fair value di utili netti maturati ma non ancora realizzati a condizione che l'impresa non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 323, comma 7; 6) a utili netti da conversione di voci in valuta estera; 7) a riserve tecniche assicurative nonché ai costi di acquisizione differiti pluriennali; 8) a plusvalenze relative alla cessione di immobilizzazioni materiali ubicate nel Paese di localizzazione dell'impresa alienante i cui proventi sono reinvestiti nell'acquisto di altre immobilizzazioni materiali ivi ubicate; 9) a importi aggiuntivi contabilizzati in conseguenza di modifiche dei principi contabili relativamente a uno o più dei punti da 1) a 8).
Se in un esercizio l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa è pari o inferiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite è pari all'importo netto delle stesse, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Se l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa è superiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite è pari all'importo netto delle stesse ricalcolato avendo a riferimento l'aliquota di imposizione minima, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.
L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere aumentato in misura pari: a) all'importo pagato nel corso dell'esercizio relativo agli accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti; b) all'importo del recupero delle imposte differite pagato nel corso dell'esercizio.
Se in un esercizio le imposte anticipate relative a una perdita non sono state contabilizzate in mancanza dei relativi presupposti contabili, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere comunque ridotto in misura pari all'importo dell'imposte anticipate che sarebbe stato rilevato assumendone la sussistenza.
L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non include: a) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative a componenti reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi dalle disposizioni del capo III del presente titolo; b) l'importo delle imposte anticipate e differite relative agli accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti; c) le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, di imposte anticipate contabilizzate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile; d) l'importo relativo alle modifiche delle imposte anticipate e differite conseguenti alla variazione dell'aliquota di imposizione nominale; e) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite contabilizzate in conseguenza del riconoscimento e utilizzo di crediti di imposta.
Se in un esercizio l'importo delle imposte anticipate contabilizzato da un'impresa è stato determinato applicando una aliquota di imposizione nominale inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'impresa è in grado di dimostrare che tali imposte anticipate sono attribuibili a una perdita rilevante, detto importo può essere ricalcolato nell'esercizio utilizzando l'aliquota minima d'imposta. Nelle ipotesi in cui l'importo delle imposte anticipate è stato aumentato ai sensi del primo periodo, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte differite e anticipate deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il recupero delle imposte differite relativo a un esercizio comporta una riduzione di pari importo delle imposte rilevanti relative al quinto esercizio a esso anteriore con la necessità di dover ricalcolare per tale esercizio l'aliquota di imposizione effettiva e l'importo dell'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 336, comma 1.