Art. 311 — Entità escluse (articolo 11 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

L'imposizione integrativa non si applica: a) all'entità che si qualifica come: 1) entità statale; 2) organizzazione internazionale; 3) organizzazione senza scopo di lucro; 4) fondo pensione; 5) fondo di investimento che è una controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è una controllante capogruppo; ovvero b) all'entità il cui valore è detenuto per almeno il 95 per cento da una o più entità di cui alla lettera a), direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, attraverso uno o più entità escluse, con l'eccezione delle entità di servizi pensionistici, e che alternativamente o congiuntamente: 1) operi esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio di una o più entità di cui alla lettera a); 2) svolga esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite da una o più entità di cui alla lettera a); c) all'entità il cui valore è detenuto per almeno l'85 per cento da una o più entità indicate alla lettera a), direttamente ovvero indirettamente, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo, attraverso una o più entità escluse, con l'eccezione delle entità di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito è costituito da dividendi o da plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 323, comma 2, lettere b) e c).

Ai fini del comma 1, lettere b) e c), le attività dell'entità sono valutate tenendo conto anche di quelle svolte per il tramite di stabili organizzazioni. Se una entità soddisfa la definizione di entità esclusa ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'imposizione integrativa non si applica alla entità nel suo complesso, incluse le sue stabili organizzazioni.

In deroga al comma 1, l'impresa dichiarante può scegliere, ai sensi dell'articolo 352, comma 1, di non considerare come soggetti esclusi quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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