Art. 349 — Opzione per trattare un'entità di investimento come una entità fiscalmente trasparente (articolo 49 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Su opzione dell'impresa dichiarante, un'entità d'investimento o un'entità assicurativa di investimento appartenente al gruppo può essere considerata come un'entità fiscalmente trasparente se l'impresa proprietaria è assoggettata a imposizione nel Paese in cui è localizzata in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del fair value delle sue partecipazioni in tale entità e l'aliquota d'imposta applicabile all'impresa proprietaria su tale reddito è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta.

Un'impresa che detiene indirettamente una partecipazione in un'entità d'investimento o in un'entità assicurativa di investimento attraverso una partecipazione diretta in un'altra entità d'investimento o un'altra entità assicurativa di investimento è considerata assoggettata a imposizione in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entità d'investimento o entità assicurativa di investimento se è assoggettata al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entità d'investimento o entità assicurativa di investimento.

L'opzione di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 352, comma 1. Se l'opzione è revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attività o di una passività detenuta dall'entità d'investimento o da un'entità assicurativa di investimento si determina sulla base del fair value dell'attività o della passività individuato il primo giorno dell'esercizio cui la revoca si riferisce.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da