Art. 346 — Controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile (articolo 46 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
Ai fini del presente articolo: a) «regime del dividendo deducibile»: indica un regime fiscale finalizzato a realizzare un unico livello di imposizione sul reddito in capo ai proprietari di una entità ottenuto attraverso la deduzione degli utili a essi distribuiti dalla base imponibile dell'entità. A tale regime sono assimilati i regimi fiscali di esenzione delle cooperative; b) «dividendo deducibile»: indica, con riferimento a un'impresa che è soggetta al regime del dividendo deducibile: 1) una distribuzione di utili a favore di un suo proprietario che è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile dell'impresa nel suo Paese di localizzazione; 2) i ristorni o distribuzione di utili a favore di soci delle cooperative; c) «cooperativa»: indica una entità che acquista o vende beni o servizi per conto dei suoi soci e che nel proprio Paese di localizzazione è soggetta a un regime fiscale volto a garantire la neutralità fiscale dei beni o servizi da essa acquistati o venduti per conto dei suoi soci; d) «cooperativa di consumo» o «supply cooperative»: indica una cooperativa che acquista beni e servizi sul mercato e li rivende ai propri soci.
In un esercizio il reddito rilevante della controllante capogruppo che è soggetta a un regime del dividendo deducibile è ridotto, fino alla sua concorrenza, in misura corrispondente ai dividendi deducibili da essa distribuiti nei dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento, a condizione che i dividendi sono assoggettati a imposizione in capo al loro percettore in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi all'esercizio di riferimento e: a) l'aliquota di imposizione è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate della controllante capogruppo e delle imposte dovute dai percettori dei dividendi deducibili è pari o superiore al prodotto tra il reddito rilevante della controllante capogruppo al lordo del dividendo deducibile distribuito e l'aliquota minima d'imposta; o c) il percettore del dividendo sia una persona fisica e il dividendo percepito rappresenti una distribuzione di utili o un ristorno a favore dei propri soci effettuata da una cooperativa di consumo.
La riduzione del reddito rilevante di cui al comma 2 si applica ai dividendi distribuiti entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio di riferimento anche quando il percettore è: a) una persona fisica fiscalmente residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detiene in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni è pari o inferiore al 5 per cento; o b) residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo ed è una entità statale, una organizzazione internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione diverso da una entità di servizi pensionistici. Ai fini del primo periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto è costituito e amministrato.
La controllante capogruppo riduce le imposte rilevanti, diverse dalle imposte rilevanti la cui base imponibile è stata ridotta per effetto dei dividendi distribuiti, in misura proporzionale al rapporto tra dividendo deducibile distribuito e l'utile dell'esercizio e riduce il reddito rilevante del medesimo importo.
Se la controllante capogruppo detiene una partecipazione in un'impresa soggetta al regime del dividendo deducibile, direttamente o attraverso una catena di altre imprese soggette al medesimo regime, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano a ogni impresa localizzata nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo soggetta al regime del dividendo deducibile se e nella misura in cui il reddito rilevante di quest'ultima è distribuito a favore di percettori che soddisfano i requisiti dei commi 2 e 3.
Ai fini del comma 2, una distribuzione di utili o i ristorni a favore dei propri soci effettuati da una cooperativa di consumo deve considerarsi soggetta a imposta in capo a essi se e nella misura in cui tale distribuzione o ristorno riduce il valore degli oneri deducibili ai fini della determinazione del loro reddito imponibile.