Art. 345 — Entità trasparente con qualifica di controllante capogruppo (articolo 45 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
Il reddito rilevante di una entità trasparente che assume la qualifica di controllante capogruppo è ridotto, in un esercizio, in misura pari alla quota dello stesso che è attribuibile a ciascuno dei suoi partecipanti a condizione che, con riferimento a tale quota, il titolare della partecipazione sia soggetto a imposizione in un periodo d'imposta che termina entro i dodici mesi successivi a quello in cui termina l'esercizio in esame e: a) il titolare della partecipazione sia assoggettato a imposizione con una aliquota nominale pari o superiore alla aliquota minima d'imposta, o b) l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate della controllante capogruppo e delle imposte dovute, su tale reddito, dal titolare della partecipazione sia pari o superiore all'importo corrispondente al prodotto tra la suddetta quota di reddito e l'aliquota minima d'imposta.
In aggiunta a quanto previsto al comma 1, il reddito rilevante di una entità trasparente che è la controllante capogruppo è ridotto in misura pari alla quota dello stesso che è attribuibile al suo partecipante a condizione che quest'ultimo sia: a) una persona fisica che è residente ai fini fiscali nel medesimo Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento; o b) una entità statale, una organizzazione internazionale, una organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensione, residente nel Paese di localizzazione della controllante capogruppo e detenga in essa una partecipazione il cui diritto agli utili e ai beni sia pari o inferiore al 5 per cento. Ai fini del primo periodo, il Paese di residenza coincide con il Paese in cui il soggetto è costituito e amministrato.
La perdita rilevante di una entità trasparente che è la controllante capogruppo deve essere ridotta, in un esercizio, in misura pari alla quota della stessa che è attribuibile al suo partecipante se e nella misura in cui quest'ultimo abbia il diritto a utilizzare la perdita dell'entità trasparente nel calcolo del suo reddito imponibile.
Le imposte rilevanti di una entità trasparente che è la controllante capogruppo si riducono in misura corrispondente alla riduzione del reddito rilevante determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano: a) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entità trasparente che è la controllante capogruppo esercita in tutto o in parte la propria attività commerciale; b) alla stabile organizzazione attraverso la quale una entità fiscalmente trasparente esercita in tutto o in parte la propria attività commerciale a condizione che la partecipazione in detta entità sia direttamente detenuta dalla controllante capogruppo ovvero indirettamente detenuta attraverso una struttura fiscalmente trasparente.