Art. 334 — Calcolo dell'imposizione integrativa (articolo 34 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva di un Paese è inferiore all'aliquota minima d'imposta, il gruppo multinazionale o nazionale calcola l'imposizione integrativa e la ripartisce, ai sensi dei commi 6 e 7, per ogni impresa ivi localizzata con un reddito rilevante che ha concorso alla determinazione del reddito netto del Paese. L'importo dell'imposizione integrativa è determinato per singolo Paese.

L'aliquota di imposizione integrativa di un Paese, relativa a un esercizio, è data dalla differenza tra l'aliquota minima di imposta del 15 per cento e l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 333. Quando in un esercizio il gruppo multinazionale o nazionale di imprese ha, in relazione a un Paese, un reddito netto rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti rettificate, l'aliquota d'imposizione effettiva di cui all'articolo 333 è assunta pari a zero. In tal caso l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino a esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti rettificate positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate per quel Paese.

Nel caso in cui un gruppo multinazionale o nazionale ceda una o più imprese localizzate nel Paese, l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 rimane attribuito al gruppo cedente che deve tenere memoria del saldo residuo del suddetto riporto. Se residua un importo negativo di imposte rilevanti rettificate di cui al comma 2 e il gruppo multinazionale o nazionale non ha più imprese localizzate nel Paese ma, in un esercizio successivo, ne acquisisce o ne costituisce delle altre nel medesimo Paese, il suddetto importo negativo di imposte rilevanti rettificate residuo deve essere utilizzato per quel Paese, a partire da tale esercizio successivo, secondo quanto previsto al comma 2, terzo periodo.

In un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è pari al prodotto tra il profitto eccedente del Paese e l'aliquota di imposizione integrativa, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese, determinata ai sensi dell'articolo 336, e ridotto dell'importo della imposta minima nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 318, o della imposta minima nazionale equivalente fino a concorrenza del suo azzeramento. Affinché l'imposizione integrativa sia ridotta dall'imposta minima nazionale o dall'imposta minima nazionale equivalente quest'ultime devono considerarsi dovute. A tal fine l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente non si considera dovuta quando: a) il gruppo ne contesta direttamente o indirettamente la debenza nell'ambito di una procedura giudiziale o amministrativa, sulla base di ragioni di legittimità dell'imposta quali quelle di ordine costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese; oppure b) l'autorità fiscale del Paese ha stabilito che la propria imposta minima nazionale non è prelevabile o accertabile in base a ragioni di legittimità costituzionale ovvero derivanti da obblighi internazionali del Paese.

In deroga al comma 4, su opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è pari a zero se l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta le condizioni previste da un accordo internazionale sui regimi semplificati di cui all'articolo 339, comma 2. Il primo periodo non si applica in relazione: a) alle imprese e alle entità localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entità trasparenti diverse dalle entità apolidi; b) alle entità d'investimento localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente a tali entità soggette a disposizioni analoghe a quelle degli articoli 348, 349 e 350; c) alle imprese e entità localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente per un periodo analogo a quello previsto nell'articolo 356; d) alle entità a controllo congiunto o ai membri di un gruppo a controllo congiunto localizzati in un Paese che applica l'imposta minima nazionale equivalente con riferimento agli stessi ma impone la responsabilità del pagamento dell'imposta alle imprese del gruppo multinazionale; e) alle imprese e alle entità localizzate in un Paese che non applica disposizioni analoghe a quelle previste nell'articolo 354, commi 5, 6, 7 e 8, ai fini dell'imposta minima nazionale equivalente o ai fini del calcolo del valore delle imposte rilevanti semplificate previste da un accordo internazionale sui regimi transitori semplificati di cui all'articolo 339, comma 2; f) alle imprese e alle entità localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente ai veicoli di cartolarizzazione.

Il profitto eccedente di cui al comma 4, relativo a un esercizio, corrisponde all'eventuale importo positivo dato dalla differenza tra il reddito netto rilevante per il Paese, calcolato ai sensi dell'articolo 333, comma 3, e la riduzione del reddito da attività economica sostanziale, determinata ai sensi dell'articolo 335 in relazione al medesimo Paese.

Salvo quanto previsto nell'articolo 336, comma 3, in un esercizio l'imposizione integrativa relativa a ogni impresa con un reddito rilevante localizzata in un Paese è pari all'importo determinato ai sensi del comma 4 primo periodo moltiplicato per il rapporto tra il suo reddito rilevante e la somma dei redditi rilevanti di tutte le imprese localizzate nel medesimo Paese.

Se in un esercizio l'imposizione integrativa dovuta per un Paese è determinata ai sensi dell'articolo 336, comma 1 e non esiste un reddito netto rilevante per il Paese nell'esercizio, l'imposizione integrativa è ripartita secondo il criterio del comma 6 avendo a riferimento i redditi rilevanti delle imprese conseguiti negli esercizi per i quali si è resa necessaria l'applicazione dell'articolo 336, comma 1.

L'imposizione integrativa dovuta da una entità apolide è determinata, per ogni esercizio, separatamente rispetto a quella dovuta da tutte le altre imprese.

Se l'importo della imposta minima nazionale equivalente, relativa a un esercizio, non è corrisposto alla amministrazione finanziaria del Paese di localizzazione delle imprese soggette a tale imposta entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuto, la somma non pagata è computata in aumento dell'imposta minima integrativa dovuta, ai sensi del comma 4, dalla controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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