Art. 353 — Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni (articolo 53 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale è presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli articoli 351, comma 7, e 358.

Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il versamento dell'importo residuo è effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte di cui all'articolo 309 nonché del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo a irrogazione delle sanzioni a eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →