Art. 326 — Imputazione del reddito o della perdita rilevante di una entità trasparente (articolo 26 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che è una entità trasparente è ridotto in misura corrispondente alla partecipazione di pertinenza dei suoi proprietari non appartenenti al gruppo, detenuta direttamente ovvero indirettamente attraverso una o più entità fiscalmente trasparenti a eccezione delle ipotesi in cui: a) l'entità trasparente è la controllante capogruppo; o b) l'entità trasparente è detenuta direttamente, ovvero indirettamente attraverso una o più entità fiscalmente trasparenti, dalla controllante capogruppo di cui alla lettera a).
L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che è una entità trasparente è ridotto in misura corrispondente alla porzione dello stesso che è imputata ad altre imprese.
Se una entità trasparente esercita, in tutto o in parte, un'attività d'impresa attraverso una stabile organizzazione, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione della disposizione del comma 1 è imputato alla stabile organizzazione in conformità a quanto previsto nell'articolo 325.
Se una entità fiscalmente trasparente non è la controllante capogruppo, l'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3 è allocato alle sue imprese proprietarie in proporzione alle partecipazioni agli utili da queste detenute riparametrate a unità per tenere conto della porzione dell'utile o della perdita contabile netta di esercizio eventualmente allocata in base alle disposizioni riportate al comma 1.
Se un'entità trasparente è una entità fiscalmente trasparente che si qualifica come controllante capogruppo ovvero è una entità ibrida inversa, a essa è allocato l'importo del suo utile o perdita contabile netta di esercizio che residua dopo l'applicazione delle disposizioni riportate ai commi 1 e 3.
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano separatamente in relazione a ogni partecipazione detenuta in una entità trasparente.