Art. 327 — Imposte rilevanti (articolo 27 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Le imposte rilevanti di un'impresa comprendono: a) le imposte contabilizzate in bilancio come imposte sul reddito relativamente alle sue componenti reddituali e ai suoi profitti, nonché alle componenti reddituali e ai profitti di un'altra impresa imputati alla prima in virtù della partecipazione in essa detenuta; b) le imposte sugli utili distribuiti, sulle distribuzioni presunte e sugli oneri non inerenti, prelevate nell'ambito di un regime di imposizione sull'utile distribuito; c) le imposte applicate in sostituzione delle imposte di cui alla lettera a); d) le imposte applicate con riferimento al valore degli utili non distribuiti e del patrimonio netto della società o altra entità nonché quelle applicate su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio netto.

Sono escluse dalle imposte rilevanti di un'impresa: a) l'imposta minima integrativa e l'imposta minima integrativa equivalente dovuta da una controllante; b) l'importo dovuto da un'impresa a titolo di imposta minima nazionale e di imposta minima nazionale equivalente; c) l'importo dovuto da un'impresa a titolo di imposta minima suppletiva e di imposta minima suppletiva equivalente; d) l'imposta accreditabile non rilevante; e) le imposte pagate da una compagnia assicurativa con riferimento ai rendimenti spettanti agli assicurati.

Le imposte relative alle plusvalenze derivanti da cessioni di immobilizzazioni materiali locali prelevate ai sensi dell'articolo 323, comma 9, nell'esercizio con riferimento al quale la relativa opzione è esercitata non concorrono al calcolo delle imposte rilevanti.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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