Art. 324 — Utile derivante dal trasporto marittimo internazionale (articolo 24 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

L'utile derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale e l'utile derivante dalle attività accessorie al trasporto marittimo internazionale conseguiti da un'impresa non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante a condizione che la sede di direzione effettiva dell'impresa di trasporto marittimo che consegue tali utili sia ubicata nel Paese in cui la stessa impresa è localizzata. Ai fini del primo periodo, per direzione effettiva si intende il luogo ove sono prese le decisioni strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico internazionale.

Se la somma algebrica dell'utile o perdita da trasporto marittimo internazionale e da attività accessorie è negativa, tale risultato negativo è escluso ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante.

Se l'utile complessivo da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale, conseguito dalle imprese del gruppo localizzate nel medesimo Paese, è superiore al 50 per cento dell'utile complessivo derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale dalle stesse conseguito, l'eccedenza concorre a formare il reddito o perdita rilevante.

I costi sostenuti da un'impresa direttamente derivanti dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività a questo accessorie sono imputati alle rispettive attività alle quali afferiscono ai fini del calcolo dell'utile netto da trasporto marittimo internazionale e dell'utile netto da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale. I costi sostenuti da un'impresa che sono indirettamente inerenti alle attività indicate nel primo periodo concorrono rispettivamente a formare l'utile netto da trasporto marittimo internazionale e l'utile netto da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale in misura pari al rapporto tra i ricavi a esse relativi e i ricavi complessivi conseguiti dall'impresa.

I costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4, sono direttamente o indirettamente inerenti all'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale e da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale non concorrono a formare il reddito o perdita rilevante.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Imposte sui Redditi (2026)art. 335