Art. 360 — Decorrenza (articolo 60 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Le disposizioni del presente titolo si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui agli articoli 319, 320 e 321 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 357, comma 1.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →