Art. 358 — Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione (articolo 58 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

In deroga a quanto previsto nell'articolo 351, comma 7, la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all'articolo 351 sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'articolo 354.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →