Art. 355 — Disciplina transitoria in tema di riduzione da attività economica sostanziale (articolo 55 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 335, commi 3 e 4, l'aliquota del 5 per cento è sostituita da quella indicata nell'allegato C, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →