Art. 148 — Disposizioni applicative (articolo 142 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 9, comma 7, decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247)

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.

Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.

Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, lettera c).

Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto 1° marzo 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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