Art. 137 — Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (articolo 130 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Le società e gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 140.

L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è consentito alle società e agli enti: a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati; b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile di altra società o ente commerciale residente o non residente.

Per la verifica della condizione di cui al comma 2, lettera b), le partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.

La società controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione III del presente capo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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