Art. 140 — Definizione del requisito di controllo (articolo 133 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla società o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla società controllante e alle società controllate residenti di cui all'articolo 138, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.
Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia, i redditi e le perdite prodotti dalle società cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma 1 si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della società controllante.