Art. 144 — Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti (articolo 138 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente a una o più società controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all'articolo 139, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all'articolo 97, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso articolo 139, comma 1.
Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente a oltre due terzi delle società controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di cui all'articolo 143, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle società non residenti di cui al presente comma.