Art. 9 — Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 .