Art. 131 — Costi della procedura di risoluzione delle controversie (articolo 15 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le Autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati membri: a) le spese sostenute dalle personalità indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati membri interessati; b) i compensi versati alle personalità indipendenti, in misura non superiore a 1000 euro a persona al giorno per ogni giorno di riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati membri coinvolti.

Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato: a) una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di procedura amichevole; o b) una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole deciso per i motivi indicati all'articolo 122, comma 2, e la Commissione consultiva abbia deciso che le Autorità competenti interessate hanno rigettato l'istanza a giusto titolo e previo accordo delle Autorità competenti degli Stati membri interessati.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 129