Art. 136 — Pubblicità (articolo 20 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

Le Autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 134 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.

Qualora le Autorità competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale delle decisioni di cui al comma 1, le Autorità competenti pubblicano una sintesi delle stesse. Tale sintesi contiene una descrizione della questione, l'oggetto, la data, i periodi d'imposta interessati, la base giuridica, il settore industriale, una breve descrizione del risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato.

Prima della pubblicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette al soggetto interessato le informazioni di cui al comma 2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni, il soggetto interessato può chiedere all'Agenzia delle entrate di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale, oppure contrarie all'ordine pubblico.

L'Agenzia delle entrate notifica tempestivamente alla Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei commi 2 e 3.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →