Art. 133 — Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (articolo 17 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

Le personalità indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di membri delle suddette Commissioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.

I soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante le procedure di risoluzione delle controversie. A tal fine essi presentano una dichiarazione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati, se richiesta nel corso delle suddette procedure. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia delle entrate applica ai trasgressori una sanzione amministrativa da euro venticinquemila a euro centoventicinquemila, secondo le modalità e i termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 129