Art. 111 — Sospensione e decadenza della nomina

La nomina dell'aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.

Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.

L'aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.

Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120.

Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.

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