Art. 103 — Accertamento dell'idoneità fisica
L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:
1) dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;
2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.
Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117, con le modalità ivi previste.