Art. 105 — Titoli

Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice:

1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento;

2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento;

3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 116;

4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso.

Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno.

Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno.

Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.

Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti i per anno.

Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati.

Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota - parte.

La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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