Art. 109 — Nomina di effettivi nella istituzione della corporazione

I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, purché siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell'art. 102.

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