Art. 110 — Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi

I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi.

L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecipare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.

Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.

Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Regolamento della Navigazione Marittimaart. 99