Art. 108-bis — Mobilità dei piloti
1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.