Art. 58 — Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57.

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