Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2026
Corte cost., sent. 27 marzo 2026, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2026
- Data di deposito
- 27 marzo 2026
- Data di decisione
- 13 gennaio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 23-quater, comma 1, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
- legge n. 176 del 18 dicembre 2020
- art. 23-quater, comma 2, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
- art. 11, comma 6, lett. b), decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 19, trattato unione europea
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 47355
La specificità della posizione del pubblico ministero contabile, soprattutto allorché egli sia il titolare del potere d’impulso del processo stesso, esclude che la sua costituzione nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale possa reputarsi prevista o disciplinata dalle norme generali e dalle norme integrative di procedura dinanzi alla Corte costituzionale e, al tempo stesso, di poter ricorrere all’applicazione, in via analogica, della disciplina dettata per le parti. Nei giudizi in unico grado innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, invece, la disciplina peculiare del cod. giustizia contabile, distinta da quella dettata per i giudizi di responsabilità, non attribuisce al PM contabile poteri esclusivi di impulso processuale, ma lo vede titolare dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei conti. Tale peculiarità induce a ritenere che, nella specie, allo stesso sia consentito di partecipare al giudizio in via incidentale. (Precedenti: S. 123/2023 - mass. 45676; S. 375/1996 - mass. 22921).(Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la costituzione del Procuratore generale della Corte dei conti nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater, commi 1 e 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione).
Massima n. 47356
Alla giurisdizione contabile è attribuito il controllo sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. (Precedente: S. 60/2013 - mass. 36996).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., che, modificando l’art. 11, comma 6, lett. b, cod. giust. contabile, prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, limita irrazionalmente l’ambito della giurisdizione contabile sull’attività ricognitiva svolta dall’ISTAT. Istituendo, come chiarito dal diritto vivente – per il quale ogni ulteriore ambito resta attribuito al giudice amministrativo, senza vuoto di tutela o mancato rispetto dell’effetto utile della disciplina unionale – un doppio binario di giurisdizione, amministrativa e contabile, si produce un difetto di irrazionalità intrinseca del sistema. Proprio l’elenco ISTAT, espressivo di una situazione giuridica di carattere temporaneo, di durata annuale, aveva infatti richiesto la concentrazione della giurisdizione presso la Corte dei conti in un unico grado, sia sulla correttezza della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT, sia sul rispetto delle regole di spending review. Per effetto della riespansione della giurisdizione amministrativa, invece, il contenzioso sull’inserimento nell’elenco annuale ISTAT ha perso la caratteristica della concentrazione funzionale, esponendo il sistema al rischio di una giurisprudenza diversamente articolata sul territorio nazionale, oltre ad allungare i tempi della definitiva decisione sulla legittimità o meno dell’inserimento nell’elenco, e al rischio di giudicati contrastanti. In definitiva, oltre a tempi fisiologicamente incongruenti rispetto alle esigenze degli enti coinvolti, si sconta anche il rischio di giudicati contrastanti fra giurisdizione amministrativa e contabile in ordine alla qualificazione del soggetto come amministrazione pubblica, senza che nessun interesse pubblico meritevole di tutela giustifichi tale assetto e compromettendo la certezza del diritto, che costituisce la pietra d’angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto. Al contrario, la previsione di un giudizio in unico grado dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione fa leva anche sull’evidente attinenza delle determinazioni conformative dell’elenco ISTAT alla materia della contabilità pubblica e al legame tra questa materia e il quadro normativo emergente dalla riforma costituzionale del 2012, nel quale alla Corte dei conti sono state assegnate sia funzioni di controllo ai fini dell’equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, sia la giurisdizione sul perimetro soggettivo delle stesse). (Precedenti: S. 38/2025 - mass. 46733; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 166/2018 - mass. 40102).
Massima n. 47357
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con più ordinanze dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 19 TUE, all’art. 47 CDFUE e agli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., che detta una disciplina particolare per un ristretto insieme di enti, identificandoli espressamente ex lege. Per un verso, emerge ictu oculi che alcuni dei rimettenti non debbano fare applicazione della disposizione censurata, riguardante soggetti diversi dai ricorrenti nei giudizi a quibus; per un altro verso, sebbene il giudizio a quo sia stato introdotto da un ente ricompreso nell’ambito di applicazione della previsione censurata, il rimettente omette di chiarire il significato attribuito ad essa, mentre solo predicandone una efficacia retroattiva potrebbe sostenersene la rilevanza. (Precedente: S. 168/2020 -mass. 42597).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;
2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da Ferrovienord spa nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2025, indicato in epigrafe;
3) dichiara ammissibile la costituzione del Procuratore generale della Corte dei conti nei giudizi indicati in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 19 del Trattato sull'Unione europea, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con le ordinanze iscritte ai numeri 70, 71 e 242 del registro ordinanze 2025, indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze