Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/2026
Corte cost., ord. 26 gennaio 2026, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/2026
- Data di deposito
- 26 gennaio 2026
- Data di decisione
- 12 gennaio 2026
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 14, septies, decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024
- legge n. 15 del 21 febbraio 2025
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 102, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 77, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera e, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 47188
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, dovendo intendere per tale rapporto quello oggetto del giudizio a quo. (Precedente: O. 60/2025 - mass. 46767).(Nel caso di specie, sono dichiarati ammissibili gli interventi spiegati dal Comune di Napoli, non parte dei giudizi principali, nei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, sez. 1 e 29, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 25, 41, quest’ultimo in relazione all’art. 102 TFUE, 76, 77, 97, 101, 102 e 117, secondo comma, lett. e, Cost., nonché agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., entrambi in relazione all’art. 6 CEDU – dell’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202 del 2024, come conv. Il Comune risulta titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti dedotti nei giudizi principali – relativi alla validità di atti di accertamento di tributi, dei quali l’ente è titolare, affidati in gestione mediante concessione a un soggetto privato–, atteso che un’eventuale pronuncia di accoglimento, privando di base legale gli atti oggetto dei giudizi a quibus, senza che residui per l'ente locale la possibilità di adottarne di nuovi per gli stessi periodi di imposta, stante il tempo decorso, produrrebbe un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva dello stesso).. (Precedenti: S. 156/2025; S. 159/2019 - mass. 41045; S. 98/2019 - mass. 42560; O. 85/2025 - mass. 46800; O. 111/2020 - mass. 43311).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati dal Comune di Napoli;
2) autorizza l'interveniente a prendere visione e trarre copia degli atti processuali dei presenti giudizi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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