Corte costituzionale
Sentenza n. 96/2025
Corte cost., sent. 3 luglio 2025, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/2025
- Data di deposito
- 3 luglio 2025
- Data di decisione
- 9 giugno 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:96
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 13, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 5, par.1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, comma 2, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 46900
Quando il giudice della convalida di un provvedimento provvisorio restrittivo della libertà personale (nel caso di specie: il trattenimento di uno straniero presso un CPR, disposto dal questore) dubita della legittimità costituzionale delle norme che regolano i presupposti e le condizioni di detto potere, non osta alla rilevanza della questione la circostanza che il provvedimento abbia perso efficacia per la mancata osservanza del termine per la convalida; nel caso contrario, tale giudice si troverebbe sistematicamente nell’impossibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti della misura restrittiva, con conseguente creazione di una “zona franca” dal giudizio di costituzionalità. (Precedenti: S. 212/2023 - mass. 45871; S. 148/2022 - mass. 44841; S. 41/2022 - mass. 44624; S. 137/2020 - mass. 43507).
Massima n. 46901
La misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per i rimpatri comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere, indice dell’attinenza alla sfera della libertà personale: la stessa non può essere adottata, pertanto, al di fuori delle garanzie dell’art. 13 Cost., le quali non subiscono attenuazioni rispetto agli stranieri. Gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione non possono, infatti, scalfire il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. (Precedenti: S. 212/2023 - mass. 45872; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 105/2001 - mass. 26150).Il procedimento di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero è deputato a verificare, entro le quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti, l’osservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 t.u. immigrazione, secondo le cadenze stabilite dall’art. 13, terzo comma, Cost. e nel rispetto della riserva di giurisdizione in esso contenuta. (Precedenti: O. 228/2007 - mass. 31435; O. 280/2006 - mass. 30603).
Massima n. 46902
In una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere – che pertiene alla libertà personale – (come, ad esempio, il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri) la fonte primaria, alla luce dell’art. 13, secondo comma, Cost., deve prevedere non solo i «casi», ma, almeno nel loro nucleo essenziale, i «modi» nei quali la relativa misura può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto. (Precedenti: S. 25/2023 - mass. 45425; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 180/2018 - mass. 40204; S. 238/1996 - mass. 22598).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Roma, sez. stranieri, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU, dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non disciplina puntualmente i «modi» del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri. La disposizione censurata è inidonea a definire, in modo sufficientemente preciso, i diritti delle persone trattenute nel periodo in cui sono private della libertà personale. Nemmeno il richiamo all’art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 soddisfa la riserva assoluta di legge, dal momento che non solo la disposizione richiamata non è un atto con forza e valore di legge, ma la stessa rimette, a sua volta, la definizione dei modi del trattenimento ad atti del prefetto, sentito il questore della provincia ove è ubicato il singolo CPR. Il legislatore, rimettendo pressoché l’intera disciplina della materia a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali, è venuto meno all’obbligo positivo di disciplinare con legge i «modi» di limitazione della libertà personale, eludendo la funzione di garanzia della riserva assoluta di legge. Né può rinvenirsi, nemmeno nelle direttive UE, una disciplina completa e puntuale che possa delimitare la discrezionalità dell’amministrazione nel prescegliere i «modi» del trattenimento. Nonostante sussista tale vulnus, tuttavia, gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale non permettono di rimediarvi, non rinvenendosi nell’ordinamento una soluzione adeguata a colmare detta lacuna mediante l’espansione di differenti regimi legislativi: non può, infatti, offrire precisi punti di riferimento l’ordinamento penitenziario, dal momento che la detenzione amministrativa presso il CPR è estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio. Ricade, perciò, sul legislatore l’ineludibile dovere di introdurre una disciplina compiuta che detti, in astratto e in generale per tutti i soggetti trattenuti, contenuti e modalità delimitativi della discrezionalità dell’amministrazione, in maniera che il trattenimento degli stranieri assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona senza discriminazioni; esigenza tanto più urgente in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale. (Precedente: S. 22/2022 - mass. 44588).
Massima n. 46903
Lo statuto costituzionale della libertà personale comprende l’esistenza di rimedi giurisdizionali a presidio non soltanto della legittimità delle misure limitative, ma anche delle modalità con cui esse sono applicate, in virtù degli artt. 24 e 111 Cost. Tra questi, l’art. 700 cod. proc. civ. fornisce una tutela cautelare anticipatoria residuale e atipica, seppur sempre in rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e di difesa sancite dall’art. 24 Cost. e con gli effetti della sentenza di merito cui i provvedimenti d’urgenza sono indirizzati, ferma la stabilità assicurata dall’art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ. L’utilizzo di tali provvedimenti è, infatti, diffuso proprio con riferimento alle posizioni giuridiche soggettive inquadrabili nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, non comprimibili a opera del potere amministrativo, ponendosi, rispetto ad essi, come strumento minimo della giurisdizione costituzionalmente necessaria, che deve, cioè, essere indispensabilmente attribuita al giudice, in forza degli artt. 24 e 111 Cost. (Precedenti: S. 76/2025; S. 143/2022; S. 253/1994 - mass. 20734; S. 103/1979).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Roma, sez. stranieri, in riferimento agli artt. artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui, non disciplinando puntualmente i «modi» del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri, omette di individuare l’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità dei modi di restrizione della libertà personale e rinvia pressoché integralmente alle fonti subordinate. Se è vero che la mancata definizione dei «modi» del trattenimento determina la mancata definizione di una disciplina volta ad approntare una tutela specifica delle posizioni soggettive dei soggetti trattenuti nei CPR, in presenza di condotte dell’amministrazione lesive della libertà personale può, in ogni caso, operare, oltre alla tutela prevalentemente riparatoria e compensativa offerta dal principio del neminem laedere ex art. 2043 cod. civ., il rimedio dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. Infatti, violazioni o limitazioni della libertà personale o di altri diritti fondamentali non oggetto di specifica disciplina da parte del t.u. immigrazione, subite da chi sia trattenuto presso un CPR, attentando a situazioni soggettive di contenuto non patrimoniale, e potendo essere causa di pregiudizi irreparabili, giustificano il ricorso a detta tutela preventiva cautelare. Tuttavia, questa sconta la mancanza sia di una puntuale disciplina legislativa dei diritti di cui è titolare la persona trattenuta sia di una specifica disciplina processuale per la loro tutela; per cui l’invito urgente al legislatore all’adozione, con fonte primaria, delle modalità del trattenimento, dovrà conseguire pure la definizione di una più immediata ed efficace tutela processuale, anche attraverso l’individuazione del giudice competente e la predisposizione di un modulo procedimentale nel quale il trattenuto possa agire direttamente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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