Corte costituzionale

Sentenza n. 195/2024

Corte cost., sent. 6 dicembre 2024, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
195/2024
Data di deposito
6 dicembre 2024
Data di decisione
29 ottobre 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:195

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 527, legge n. 213 del 30 dicembre 2023
  • art. 3, comma 12, octies, decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023
  • legge n. 18 del 23 febbraio 2024
  • art. 19, decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024
  • legge n. 143 del 7 ottobre 2024
  • art. 1, comma 527, quinto periodo, legge n. 213 del 30 dicembre 2023
  • art. 1, comma 557, legge n. 213 del 30 dicembre 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46552

In forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d’azione, le questioni promosse possono essere trasferite sulla nuova norma, quando le modifiche apportate non siano satisfattive per la ricorrente e abbiano, comunque, carattere marginale. Diversamente, quando la novella apportata ha carattere innovativo è preclusa la possibilità del trasferimento. (Precedenti: S. 220/2021 - mass. 44295; S. 141/2016 - mass. 38916; S. 40/2016 - mass. 38747).

Massima n. 46553

Norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l’altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio. (Precedente: S. 103/2018 - mass. 41696).Possono essere ricondotte nell’ambito della materia del coordinamento della finanza pubblica anche norme puntuali, quando adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario: è, infatti, il finalismo insito in tale genere di disposizioni che porta ad escludere che possa invocarsi il ricorrere di una norma di dettaglio, qualora queste risultino legate da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione ai medesimi principi di coordinamento. (Precedenti: S. 78/2020 - mass. 42533; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 38/2016 - mass. 38744).

Massima n. 46554

Lo Stato, custode della finanza pubblica allargata, anche in relazione alla corretta applicazione dei vincoli euro unitari dei quali è responsabile, deve acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell’importo del contributo da parte degli enti ai quali viene richiesto; ciò anche per evitare la sostanziale estensione dell’ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo più lungo. Si palesa, pertanto, la necessità di un ossequio sostanziale, e non meramente formale, al principio di leale collaborazione, ed è opportuno sollecitare il legislatore a non trascurare il coinvolgimento delle sedi già presenti nell’ordinamento, come la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata, per concorrere, soprattutto con funzioni istruttorie, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto. (Precedenti: S. 103/2018 - mass. 41696; S. 169/2017 - mass. 42051; S. 154/2017 - mass. 41809; S. 103/2017 - mass. 40607).Il carattere non transitorio di uno specifico contributo non può ritenersi provato dalla circostanza che tale misura si aggiunga agli effetti delle precedenti manovre di finanza pubblica. (Precedenti: S. 103/2018 - mass. 41689; S. 154/2017 - mass. 41809).

Massima n. 46555

La nozione di spesa costituzionalmente necessaria – in reazione ad una prassi legislativa incline a effettuare tagli lineari anche sulla sanità – è funzionale a evidenziare che, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica, dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il fondamentale diritto alla salute. (Precedenti: S. 63/2024; S. 220/2021 - mass. 44297; S. 197/2019 - mass. 41883; S. 87/2018 - mass. 40648; S. 169/2017 - mass. 42051; S. 154/2017).È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione: ne deriva che, in particolare, il diritto alla salute, coinvolgendo primarie esigenze della persona umana, non può essere sacrificato fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità. (Precedente: S. 275/2016 - mass. 39357).

Massima n. 46556

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che prevede un contributo da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, per gli anni dal 2024 al 2028, mediante riversamento per cassa del relativo importo al bilancio statale. La norma impugnata può essere qualificata come principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, sia perché determina l’importo complessivo del contributo richiesto alle regioni, lasciando alle stesse adeguati margini di autonomia sulle voci di spesa cui applicare i risparmi, sia perché il riversamento diretto è funzionale a conseguire con certezza, nello stesso anno in cui il contributo è contabilizzato, l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, lasciando all’autonomia regionale la facoltà di individuare ambiti e interventi per i quali ridurre gli stanziamenti di spesa. Nemmeno risulta violato il requisito della temporaneità dei contributi richiesti agli enti territoriali, in quanto la durata quinquennale del contributo in esame si ricollega al quadro normativo della nuova governance economica europea: il requisito della temporaneità, finora correlato alla estensione triennale della legge di bilancio appare, infatti, destinato a coordinarsi alla durata del Piano strutturale di bilancio, previsto dalle nuove regole europee, che abbraccia il quinquennio.

Massima n. 46557

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che prevede un contributo da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, per gli anni dal 2024 al 2028, mediante riversamento per cassa del relativo importo al bilancio statale. La disposizione impugnata non viola i principi di autonomia finanziaria né di solidarietà territoriale, rivestendo il meccanismo approntato il carattere di principio fondamentale nell’ambito del coordinamento dinamico della finanza pubblica; la limitazione all’autonomia finanziaria regionale, conseguente alla imposizione del vincolo, risponde, infatti, all’esigenza che anche le regioni concorrano al contenimento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche. Né è fondato il profilo relativo al lamentato trasferimento di risorse dal bilancio delle regioni a quello dello Stato, dal momento che la norma impugnata, invece, struttura un vero e proprio contributo alla finanza pubblica, ripartito in maniera uniforme su tutte le regioni a statuto ordinario.

Massima n. 46558

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che, nel prevedere un contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2024 al 2028, non esclude le regioni impegnate in un piano di rientro dal disavanzo di amministrazione. A fronte degli obblighi euro unitari che gravano su tutti gli enti della finanza pubblica allargata, non pare opponibile, in via di principio, la contingente situazione dell’ente territoriale in disavanzo di amministrazione, risultando altrimenti negato il principio di responsabilità finanziaria.

Massima n. 46559

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che prevede un contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2024 al 2028. Pur essendo vero che, qualora un contributo statale incidesse sui gettiti di imposte regionali, si potrebbe realizzare una contraddizione dell’essenza dell’autonomia tributaria regionale, questo effetto non è ascrivibile alla norma impugnata che prevede un meccanismo che incide, invece, sui trasferimenti statali: la compressione della spesa regionale conseguente all’adempimento spontaneo all’obbligo di versamento del contributo è, infatti, alternativa ed equivalente a quella derivante, nell’ipotesi del mancato versamento, dalla decurtazione dei trasferimenti statali al bilancio regionale. L’ammontare dei trasferimenti che lo Stato continua ad erogare alle regioni alimenta una finanza derivata, difficilmente compatibile con l’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost., sicché si sollecita il legislatore all’attuazione di detta norma.

Massima n. 46560

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che prevede un contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2024 al 2028, senza escludere le regioni impegnate in un piano di rientro. Il ricorrente – nell’evocare, a motivo dell’asserita disparità di trattamento ed irragionevolezza l’esclusione dal contributo, disposta dalla medesima legge, in favore di enti locali in dissesto finanziario, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero dei comuni, sede di capoluogo di città metropolitana o di provincia, che abbiano sottoscritto specifici accordi con lo Stato comportanti impegni volti al più efficace rientro dal disavanzo – pretende di assimilare situazioni diverse. Le citate discipline speciali, che impattano fortemente sull’autonomia degli enti, sono infatti applicabili solo agli enti locali e non sono comparabili a quella del disavanzo di amministrazione che una regione sta ripianando; non sono, infatti, esonerati dal contributo gli enti locali che abbiano in corso piani di rientro regolati in maniera uniforme a quelli delle regioni.

Massima n. 46561

È dichiarata cessata la materia del contendere, limitatamente all’anno 2024, in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 19 del d.l. n. 113 del 2024, come conv. La disposizione impugnata che, nel prevedere il contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, disponeva il suo riversamento per cassa a favore dello Stato – non consentendo, così, alle regioni in piano di rientro di iscriverlo in uno specifico capitolo di spesa del proprio bilancio sul quale non fosse possibile impegnare risorse, in modo che, al termine dell’esercizio, potesse confluire nel risultato di amministrazione, quale quota di maggior recupero del disavanzo – è stata modificata, per il solo anno 2024, in senso satisfattivo delle ragioni della ricorrente e l’originaria previsione impugnata non ha trovato applicazione in riferimento all’anno 2024. (Precedente: S. 109/2024 - mass. 46222).

Massima n. 46562

È dichiarata non fondata, per gli anni dal 2025 al 2028, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che, nel prevedere il contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, dispone il suo riversamento per cassa a favore dello Stato, non consentendo, così, alle regioni in piano di rientro di iscriverlo in uno specifico capitolo di spesa del proprio bilancio sul quale non sia possibile impegnare risorse in modo che, al termine dell’esercizio, possa confluire nel risultato di amministrazione, quale quota di maggior recupero del disavanzo. Il ricorrente intende ottenere una pronuncia manipolativa – nel senso di consentire alle regioni in piano di rientro una specifica modalità attuativa del previsto contributo, diversa da quella configurata dal legislatore – mentre la scelta di quest’ultimo, privilegiando un certo e tempestivo conseguimento dell’obiettivo richiesto a ciascuna regione, non è irragionevole. Non risulta, infine, pertinente il richiamo al principio della piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione da parte dell’ente che lo ha maturato: il tema della “intangibilità” dell’avanzo accertato non incide, infatti, sulla operatività della norma impugnata, che mira a contenere la spesa pubblica nel suo complesso, nell’ottica della riduzione dell’indebitamento netto, e non considera la provenienza delle risorse che, indirettamente, risultano compresse.

Massima n. 46563

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge n. 213 del 2023, nel testo modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., nella parte in cui – nel prevedere che, in caso di mancato versamento del contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2024 al 2028, nel termine stabilito si provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione – non esclude quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali, della famiglia e della tutela della salute. La disposizione impugnata dalla Regione Campania, secondo la non implausibile interpretazione letterale prospettata, presenta carattere intrinsecamente contraddittorio, disconoscendo – in contrasto anche con il suo terzo periodo, che fa salve dette spese nel caso in cui il riparto avvenga tramite d.P.C.m., quando le regioni non siamo addivenute all’accordo – il carattere differenziato della spesa costituzionalmente necessaria. Nemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica lo Stato può, infatti, tagliare risorse destinate alle citate finalità.

Massima n. 46564

È solo attraverso la leale collaborazione orientata al bene comune che il modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione può svilupparsi, in una prospettiva generativa, verso la migliore tutela del diritto alla salute. (Precedenti: S. 87/2024 - 46096; S. 40/2022 - mass. 44670; S. 168/2021).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., l’art. 1, comma 557, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, che individua i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare, istituito ai sensi del precedente comma, sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nel testo modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara la cessazione della materia del contendere, limitatamente all'anno 2024, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'art. 19 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze