Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2024

Corte cost., sent. 22 luglio 2024, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2024
Data di deposito
22 luglio 2024
Data di decisione
19 giugno 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023
  • art. 8, comma 1, decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023
  • art. 8, comma 6, decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023
  • legge n. 56 del 26 maggio 2023
  • art. 8, comma 3, decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46223

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 8, commi 1, 2 e 6, del d.l. n. 34 del 2023, come conv., che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo al fine di ripianare il superamento, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dei tetti di spesa imposti alle regioni e alle province autonome per l’acquisto dei dispositivi medici (comma 1); ne stabilisce i criteri di ripartizione (comma 2); consente alle piccole e alle medie imprese di richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo già istituito presso il Mediocredito Centrale spa, finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese (comma 6). Non sussistono ragioni di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà nella scelta della decretazione d’urgenza, stante l’indifferibile necessità di garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e l’omogeneità delle previsioni contenute nel d.l., né è violato il principio di leale collaborazione, che non si impone, di norma, al procedimento legislativo – a maggior ragione nel caso di decretazione d’urgenza – , salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze; senza che, nel caso di specie, la misura impugnata comprima l’autonomia delle regioni e delle province autonome, legittimate a valersi delle risorse assegnate nella maniera che reputano più appropriata, al fine di garantire gli equilibri dei servizi sanitari regionali nell’anno 2022. L’istituzione del fondo, inoltre, non pregiudica le prerogative regionali nell’àmbito della tutela della salute o del coordinamento della finanza pubblica e neppure determina, di riflesso, quella compressione del diritto inviolabile della salute o il vulnus al buon andamento dell’amministrazione che la ricorrente paventa, come corollario della violazione della propria sfera di competenze. Si deve poi escludere la violazione dell’art. 118 Cost., perché, nel caso di specie, non si configura un’ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, ma un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo. Né si può rinvenire alcuna correlazione tra il fondo, giustificato da una precisa finalità, e l’asserita impossibilità di svolgere le funzioni nel settore sanitario, per effetto dei maggiori oneri affrontati in concomitanza con l’emergenza pandemica, così come, per le medesime considerazioni vanno respinti i motivi di impugnazione formulati in riferimento all’art. 3 Cost. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45275; S. 169/2020 - mass. 43254; S. 194/2019 - mass. 42911; S. 137/2018 - mass. 41373; S. 17/2018 - mass. 39769; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 192/2017 - mass. 42059; S. 251/2016 - mass. 39226).

Massima n. 46224

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come conv., che prevede un meccanismo agevolato per le imprese che non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate, in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali che identificano le aziende fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa, consentendo loro di estinguere il debito mediante il pagamento di un importo ridotto, pari al 48% della quota determinata dal d.m. 6 luglio 2022 (c.d. payback dei dispositivi medici). Non sussistono ragioni di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà nella scelta della decretazione d’urgenza, stante l’indifferibile necessità di garantire l’efficienza del Servizio sanitario nazionale e l’omogeneità delle previsioni contenute nel d.l., né è violato il principio di leale collaborazione, che non si impone, di norma, al procedimento legislativo – a maggior ragione nel caso di decretazione d’urgenza – , salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze, senza che tale misura comprima l’autonomia delle regioni e delle province autonome, legittimate a valersi delle risorse assegnate nella maniera che reputano più appropriata, al fine di garantire gli equilibri dei servizi sanitari regionali nell’anno 2022. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45275; S. 169/2020 - mass. 43254; S. 194/2019 - mass. 42911; S. 137/2018- mass. 41373; S. 17/2018 - mass. 39769; S. 237/2017 - mass. 41629; S. 192/2017 - mass. 42059; S. 251/2016 - mass. 39226).

Massima n. 46225

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 119 Cost., l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come conv., nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, come conv., con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come conv. La disposizione impugnata dalla Regione Campania, che prevede un meccanismo agevolato per le imprese che non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate, in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali che identificano le aziende fornitrici obbligate a concorrere al ripianamento del superamento del tetto di spesa (c.d. payback dei dispositivi medici), fa sì che le risorse del fondo appositamente istituito dallo Stato coprano importi che le imprese non dovranno più versare. Tuttavia, nel congegno che la disciplina impugnata modella, sussiste un’intrinseca antinomia tra i criteri selettivi dello sgravio accordato alle imprese e l’assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, per far fronte agli oneri sopravvenuti in conseguenza del beneficio concesso alle imprese. Tale antinomia trascende il rango dei meri inconvenienti di fatto, in quanto è insita nello stesso assetto che il legislatore, in via generale e astratta, ha delineato. Infatti, delle risorse assegnate dallo Stato le regioni e le province autonome si giovano anche quando le aziende fornitrici non abbiano aderito alla definizione agevolata e restino, quindi, tenute al versamento degli interi importi dovuti. Tale incongruenza si riverbera anche su un equilibrato e armonico assetto delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni, vanificando le esigenze di distribuzione trasparente e razionale delle limitate risorse disponibili negli ambiti in cui si esplica l’autonomia garantita dalla Costituzione. Al fine di ripristinare il rapporto di necessaria correlazione tra le risorse e la finalità di rendere sostenibile, per le regioni, l’obiettivo di ripianare la spesa concernente i dispositivi medici, occorre pertanto riconoscere a tutte le imprese la riduzione dell’importo dovuto, a prescindere dalla scelta di abbandonare il contenzioso. In forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, tale riduzione è riconosciuta in termini generali e non è subordinata alla scelta della definizione bonaria del contenzioso e alla presentazione di apposita istanza di avvalersi di tale modalità agevolata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2 e 6, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 5, 32, 77, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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