Corte costituzionale
Sentenza n. 133/2024
Corte cost., sent. 18 luglio 2024, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/2024
- Data di deposito
- 18 luglio 2024
- Data di decisione
- 9 maggio 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- PROSPERETTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023
- legge n. 136 del 9 ottobre 2023
- art. 27, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017
- legge n. 96 del 21 giugno 2017
- art. 27, comma 2, quater, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017
Parametri
Massime
Massima n. 46294
L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d’illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente, pertanto, ha non solo l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l’indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti: S. 193/2023 - mass. 45803; S. 155/2023 - mass. 45751; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 219/2021; S. 171/2021 - mass. 44135).Laddove le regioni si dolgano della violazione di parametri costituzionali non inerenti al riparto delle competenze fra Stato e regioni occorre da parte loro la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e una illustrazione adeguata del vizio di ridondanza. (Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44671; S. 137/2018 - mass. 41374).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Veneto e Piemonte in riferimento agli artt. 2 e 5 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., che modifica i criteri di ripartizione del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, modificando quelli previsti dall’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come conv. e successivamente modificato da ultimo a seguito della riforma operata dalla legge n. 6 del 2023. Le ricorrenti si limitano ad affermare, quanto all’art. 5 Cost., che la sua lesione deriverebbe dalla circostanza che la disposizione impugnata avrebbe l’effetto di rompere una unità di intenti conseguita, per l’innanzi, dalle regioni nell’ambito della Conferenza unificata e nei rapporti con lo Stato; quanto all’art. 2 Cost., che la medesima disposizione lo violerebbe perché favorirebbe una solidarietà alla rovescia, incentivando una politica, propensa a dilatare gli interventi agevolativi. In tal modo, le censure sono proposte in termini talmente generici e assertivi da non superare la soglia minima di chiarezza e di completezza necessaria a consentire l’esame nel merito delle medesime. Né, trattandosi di censure riferite a parametri costituzionali non inerenti al riparto delle competenze fra Stato e regioni, risultano individuate le attribuzioni regionali che sarebbero indirettamente incise, e fornite le ragioni per cui la pretesa lesione dell’unità e la asserita violazione del principio di solidarietà si risolverebbero nella lesione di un’attribuzione regionale).
Massima n. 46295
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., nella parte in cui introduce il comma 2-quater all’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, come conv. relativo all’introduzione di nuovi criteri di ripartizione del Fondo TPL. Benché la ricorrente lamenti la contraddittorietà del quadro normativo, derivante dalle modifiche apportate dalla disposizione impugnata, non sono soddisfatte le due condizioni richieste ai fini dell’ammissibilità di questioni promosse in riferimento a parametri non inerenti al riparto costituzionale delle competenze: non risultano, infatti, esplicitate né l’attribuzione regionale che si assume lesa, né le ragioni per cui la contraddittorietà o la scarsa chiarezza della disciplina introdotta si dovrebbe tradurre nella lesione dell’autonomia regionale.
Massima n. 46296
La questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., assume carattere pregiudiziale, poiché attiene ai presupposti del corretto esercizio della funzione normativa primaria. (Precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 186/2020 - mass. 43199; S. 288/2019 - mass. 41900). La sindacabilità della scelta del Governo di intervenire con decreto-legge va limitata ai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa scelta. Al fine di rendere trasparente e controllabile il sindacato della Corte costituzionale, occorre fare riferimento ad alcuni criteri, fra cui vi sono: a) coerenza della norma rispetto al titolo del decreto e al suo preambolo; b) omogeneità contenutistica o funzionale della norma rispetto al resto del decreto-legge; c) utilizzo dei lavori preparatori; d) carattere ordinamentale o di riforma della norma. (Precedenti: S. 200/2023 - mass. 45858; S. 149/2020 - mass. 43409; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686; S. 220/2013 - mass. 37319).La necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, essendo fisiologico e non incompatibile con i presupposti della necessità e urgenza che il decreto-legge articoli alcuni passaggi procedurali e preveda per determinati aspetti un risultato differito. (Precedenti: S. 149/2020 - mass. 43412; S. 170/2017 - mass. 41978).Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle regioni avverso un decreto-legge per carenza dei suoi presupposti quando quest’ultimo incide su un ambito di competenza regionale, così illegittimamente invadendo la loro sfera di competenza, utilizzando uno strumento improprio, ammesso dalla Costituzione per esigenze diverse. (Precedente: S. 22/2012 - mass. 36069).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all’art. 77 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., che modifica la disciplina precedente in tema di criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale TPL. Già il titolo del d.l. n. 104 del 2023, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», è sufficientemente ampio da poter comprendere la disciplina del servizio di trasporto pubblico locale; né si può ignorare che, nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, viene esplicitamente chiarito che la modifica censurata si rende necessaria al fine di superare le difficoltà tecniche e di condivisione emerse in sede di Conferenza Unificata; da qui la ritenuta necessità e urgenza di una disciplina transitoria. Non coglie nel segno invece il denunciato carattere di riforma strutturale della disposizione impugnata: le previsioni introdotte dall’art. 17 del d.l. n. 104 del 2023 introducono modifiche prevalentemente contraddistinte dalla temporaneità e si innestano sul tessuto normativo già definito dall’art. 27 del d.l. n. 50 del 2017, innovandolo solo parzialmente, in riferimento a specifici aspetti. Neppure costituisce indizio dell’evidente mancanza dei requisiti di necessità e urgenza la presenza di disposizioni a efficacia differita, perché le disposizioni impugnate hanno, nella maggior parte dei casi, immediata efficacia precettiva, proprio in ragione della necessità di consentire il tempestivo riparto delle risorse, e solo con riguardo ad alcuni specifici aspetti rinviano a una data successiva. Sussistono, pertanto, le condizioni già illustrate dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’intervento del Governo ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito).
Massima n. 46297
Il fondo TPL, pur non essendo riconducibile a nessuno degli strumenti di finanziamento previsti dall’art. 119 Cost., rappresenta uno strumento con cui lo Stato mira a soddisfare l’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa, in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili. Poiché tale finanziamento interviene in un ambito di competenza legislativa regionale residuale, qual è il trasporto pubblico locale, è necessario assicurare il pieno coinvolgimento delle regioni nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi statali in materia. (Precedenti: S. 74/2019 - mass. 42119; S. 273/2013- mass. 37452; n. 222/2005 - mass. 29439).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., promossa dalla Regione Campania in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost., che modifica la disciplina precedente in tema di criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale TPL. Fin dall’istituzione del fondo, il legislatore ha previsto che la definizione delle modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni delle risorse del fondo sia demandata a un d.P.C.m., da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base dell'indicazione di una serie di criteri “guida”, individuati soprattutto in vista dell’obiettivo di soddisfare le esigenze di omogeneità nella fruizione del servizio e di garanzia dell’uniforme godimento dei diritti; tali criteri continuano a costituire direttive, la cui interpretazione e applicazione è rimessa alla concorde volontà delle istituzioni regionali e di quelle statali e locali, in vista dell'adozione congiunta, nella sede della Conferenza unificata, delle decisioni relative alla ripartizione del fondo).
Massima n. 46298
L’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, sicché le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione. Tuttavia, simili riduzioni non devono comunque rendere difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse dall’altro. (Precedenti: S. 73/2023 - mass. 45436; S. 155/2020 - mass. 43416; S. 138/1999 - mass. 24660; S. 10/2016 - mass. 38704; S. 188/2015 - mass. 38541; S. 241/2012 - mass. 36672).Grava sulla regione, che contesti le modalità con cui il legislatore statale ha stabilito una determinata riduzione di risorse, presuntivamente tale da impedire o rendere difficile l’esercizio delle sue funzioni, l’onere di fornire una adeguata prova di tale situazione, sempre che quest’ultima non si desuma in maniera autoevidente dalla stessa formulazione della disposizione statale oggetto di censure.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come conv., promossa dalle Regioni Veneto, Piemonte e Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 Cost., che modifica la disciplina precedente in tema di criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale TPL, prevedendo che: [a] la quota del 50% del fondo deve essere ripartita tenendo conto dei costi standard totali; [b] limitatamente agli anni 2023-2024, al riparto del fondo TPL si provvede, per una quota predeterminata dallo stesso legislatore, secondo le percentuali utilizzate per l’anno 2020, mentre, a valere sulle risorse residue del fondo, si applica, in via generale, il criterio dell’assegnazione, per il 50%, sulla base dei costi standard totali e, per il restante 50%, sulla base dei livelli adeguati dei servizi – LAS; [c] nelle more dell’adozione del decreto di definizione dei LAS, le risorse residue del fondo sono ripartite con riferimento esclusivo ai costi standard totali. L’evoluzione della normativa di settore, ancora in attesa di andare a regime una volta emanato il decreto di definizione dei LAS, e la successione dei provvedimenti di riparto delle risorse del fondo TPL, quale si è avuta fino al 2023, non assegnano al mutamento dei criteri di ripartizione delle predette risorse stabilito dall’impugnato art. 17 del d.l. n. 104 del 2023, come conv., l’evidenza della pretesa lesione lamentata. Nel 2023, infatti, il nuovo criterio, dei costi standard totali, risulta utilizzato solo con riferimento alle risorse aggiuntive, rispetto a quelle individuate e ripartite in linea con quanto accaduto nell’anno 2020, mentre il precedente criterio dei costi standard puri non ha mai trovato applicazione, come risulta confermato dai decreti ministeriali di riparto adottati fino al 2023. Peraltro, la clausola di garanzia, in virtù della quale l’applicazione dei nuovi criteri non deve determinare, in ogni caso, per ciascuna regione, un’assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del fondo per l’anno 2020. A fronte della mancanza di indizi che rivelino in maniera palese la violazione del principio di corrispondenza fra funzioni e risorse, le ricorrenti non hanno fornito documentazione di alcun genere a sostegno dell’evocata lesione e dunque non hanno adempiuto al preciso onere di fornire adeguata prova dell’impossibilità dello svolgimento delle funzioni per effetto della disposizione statale impugnata. Nel giungere a tale conclusione, la Corte costituzionale non può, tuttavia, esimersi dal formulare l’auspicio che, quanto al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, si porti al più presto a conclusione il complesso iter di transizione ai costi e fabbisogni standard, prefigurato già dalla legge n. 42 del 2009 e funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio pubblico e il sistema di perequazione. A tal fine, occorre che siano al più presto definiti i LAS e identificati in modo univoco i costi standard nella prospettiva di un riassetto organico del settore cui solo il legislatore potrà e dovrà provvedere).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, promosse, in riferimento agli artt. 2 e 5 della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Piemonte, con i ricorsi iscritti ai numeri 32 e 33 del registro ricorsi 2023;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, nella parte in cui introduce il comma 2-quater all'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, promossa, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2023;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Campania, con il ricorso iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2023;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost., dalla Regione Campania, con il ricorso iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2023;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Veneto, Piemonte e Campania, con i ricorsi iscritti ai numeri 32, 33 e 34 del registro ricorsi 2023.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024.
F.to:
Giulio PROSPERETTI, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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