Corte costituzionale
Sentenza n. 90/2023
Corte cost., sent. 9 maggio 2023, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/2023
- Data di deposito
- 9 maggio 2023
- Data di decisione
- 20 febbraio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
- art. 3, comma 1, lett. b), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 1, lett. h), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 1, lett. l), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 1, lett. m), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 1, lett. p), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 1, lett. s), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 1, lett. af), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 2, lett. g), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 2, lett. h), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 2, lett. l), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 1, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 7, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 10, legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
- art. 10, comma 10, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 5, comma 1, lett. d), n. 4), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
- art. 5, comma 1, lett. d), n. 6), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 20, comma 1, lett. b), legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
- art. 37, comma 1, lett. a), legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
- art. 37, comma 1, lett. d), legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
- art. 37, comma 1, lett. c), n. 1), legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
- art. 1, comma 1, lett. h), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 8, comma 1, lett. b), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 1, comma 1, lett. d), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 1, comma 2, lett. c), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 1, comma 1, lett. e), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 1, comma 1, lett. g), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 1, comma 2, lett. e), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 22, legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
- art. 28, comma 3, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 8, comma 1, lett. a), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 8, comma 1, lett. d), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 37, comma 1, lett. c), n. 2), legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
- art. 6, comma 4, legge della Regione siciliana n. 6 del 23 marzo 2010
- art. 3, comma 2, lett. i), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 1, lett. aa), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 5, comma 1, lett. d), nn. 1), 4), 5) e 6, legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 3, comma 2, lett. p), legge della Regione siciliana n. 16 del 10 agosto 2016
- art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione siciliana n. 2 del 18 marzo 2022
- art. 38, legge della Regione siciliana n. 23 del 6 agosto 2021
Parametri
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 6, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 3, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 3, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 3, comma 1, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 3, comma 1, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 6-bis, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 147, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- atto d'intesa tra Stato e Regioni del 1° aprile 2009
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 114, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 45500
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. b ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche». La disposizione impugnata dal Governo consente l'esecuzione senza titolo abilitativo degli interventi indicati, in violazione di quanto consentito dall'art. 6, comma 6, t.u. edilizia, che considera sì interventi di attività edilizia libera quelli volti ad eliminare le barriere architettoniche, ma sempre che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di altri manufatti in grado di alterare la sagoma dell'edificio.
Massima n. 45501
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. h ), l ), m ), p ), s ) e af ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che rispettivamente: consente la realizzazione senza titolo abilitativo di strade poderali; considera attività edilizia libera il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie; consente siano realizzate senza alcun titolo abilitativo le cisterne e le opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui; consente siano realizzate senza titolo abilitativo le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri; considera attività edilizia libera la realizzazione di opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale; considera attività edilizia libera la realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali. Le disposizioni impugnate dal Governo permettono una serie di interventi di trasformazione del territorio, anche di non poco momento, che non sono logicamente assimilabili ad alcuno degli interventi edilizi dei quali l'art. 6 t.u. edilizia consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera.
Massima n. 45502
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lett. g ), h ) ed l ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che rispettivamente: sottopone al regime giuridico della CILA la realizzazione di strade interpoderali; prescrive che, previa CILA, si può procedere alla nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 2,00, mentre quelle di altezza superiore sono sottoposte al regime giuridico della SCIA; considera attività edilizia libera, purché preceduta da CILA, la realizzazione di opere interrate di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza, che abbiano funzione turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. La disposizione impugnata dal Governo determina, in tutti i casi indicati, una trasformazione urbanistica del territorio non riconducibile a interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia quali sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a ), b ), c ) e d ), t.u. edilizia; la realizzazione di strade, in particolare, deve considerarsi intervento di nuova costruzione, mentre la realizzazione di opere interrate è riconducibile all'ipotesi della costruzione di manufatti edilizi interrati di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.1 ), t.u. edilizia: in entrambi i casi il legislatore statale richiede il permesso di costruire ex art. 6 t.u. edilizia.
Massima n. 45503
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. i ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione». La disposizione impugnata dal Governo dispone che possono essere liberamente realizzate, purché precedute da CILA, le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70. Esse debbono considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d ), t.u. edilizia, che in quanto tali rientrano nel regime della SCIA, ex art. 22, comma 1, lett. c ), t.u. edilizia, con esclusione della possibilità che siano logicamente assimilabili alla normativa statale, concretizzandosi invece in ipotesi integralmente nuove di attività edilizia sottoposta a CILA.
Massima n. 45504
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, ai sensi del quale le disposizioni ivi indicate prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti, i quali, ove in contrasto, vi si conformano. La disposizione impugnata dal Governo prevede che le statuizioni legislative prevalgano sugli strumenti urbanistici, impedendo a questi ultimi di svolgere la funzione di compiere una valutazione che tenga nella debita considerazione lo specifico contesto territoriale, eventualmente optando per una disciplina edilizia anche più restrittiva rispetto alle scelte del legislatore, e capovolgendo il criterio di prevalenza della pianificazione urbanistica sugli interventi individuali. In tal modo, essa contrasta con gli artt. 6, comma 1, e 6-bis, comma 1, t.u. edilizia, che subordinano l'attività edilizia, sia essa libera o soggetta a CILA, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Massima n. 45505
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 10, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati, sottoposti a vincolo ex cod. beni culturali, possano essere realizzati nel solo rispetto della volumetria esistente e previa SCIA. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 3, comma 1, lett. d ), t.u. edilizia, ultimo periodo, che assoggetta gli interventi indicati al permesso di costruire.
Massima n. 45506
Le leggi regionali che consentono interventi di recupero edilizi perseguono interessi ambientali apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l'efficientamento energetico, ma devono prevedere (o devono essere interpretate nel senso che devono prevedere) il rispetto tanto della normativa sugli standard urbanistici quanto del codice dei beni culturali. ( Precedenti: S. 17/2023 - mass. 45330; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 208/2019 - mass. 42925; S. 282/2016 - mass. 39408 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1, lett. d , numero 4, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «in deroga alle norme vigenti e comunque». La disposizione impugnata dal Governo rende possibile effettuare interventi edilizi di recupero volumetrico a fini abitativi anche in deroga alla normativa vigente).
Massima n. 45507
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1, lett. d , n. 6, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti». La disposizione impugnata dal Governo rende possibile effettuare interventi edilizi di recupero volumetrico a fini abitativi anche in deroga alla normativa vigente.
Massima n. 45508
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 20, comma 1, lett. b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, che consente di applicare il regime transitorio di cui all'art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali - secondo cui è possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica c.d. postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30 aprile 2004 - anche a casi ulteriori e diversi. La disposizione impugnata dal Governo consente di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative, di cui agli artt. 146 e 167 cod. beni culturali. (Precedente: S. 201/2021 - mass. 44229).
Massima n. 45509
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 37, comma 1, lett. a ) e d ), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, che consente la realizzazione di interventi edilizi anche su immobili che hanno usufruito del condono edilizio. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'intesa tra Stato e Regioni del 1° aprile 2009, per mezzo della quale si è adottato il c.d. piano casa, il quale non può riferirsi a edifici abusivi ovvero ubicati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta, visto anche che la nozione di titolo abilitativo edilizio in sanatoria deve interpretarsi, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa in esame, in senso restrittivo e, quindi, differente dal condono. Il legislatore siciliano ha dunque violato una norma fondamentale di riforma economico-sociale idonea a vincolare la sua potestà legislativa primaria. ( Precedente: S. 24/2022 - mass. 44555 ).
Massima n. 45510
Reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono compromettere l'imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Rendere stabile, o comunque protrarre a lungo nel tempo, una disciplina quale quella del c.d. piano casa, nata come transitoria, ha infatti come ineluttabile conseguenza quella di consentire reiterati e rilevanti incrementi volumetrici del patrimonio edilizio esistente, isolatamente considerati e svincolati da una organica disciplina del governo del territorio, di autorizzare interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, di trascurare l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica, e così di danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale. ( Precedenti: S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 4512; S. 24/2022 - mass. 44555 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 37, comma 1, lett. c , numero 1, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, che, novellando la previsione precedente, fa venir meno il limite di 48 mesi per la presentazione delle istanze relative agli interventi edilizi da compiere in base al piano casa siciliano, snaturandone così la finalità originaria, di consentire interventi straordinari su edifici abitativi per un periodo temporalmente limitato, in violazione dei princìpi della pianificazione urbanistica e della temporaneità del piano casa).
Massima n. 45511
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 1, comma 1, lett. h ), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, che sostituendo la lett. af ) dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, consente, senza titolo abilitativo, la collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20% del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc. Anche con la nuova formulazione possono essere liberamente realizzate piscine di dimensioni tutt'altro che modeste, il cui dato dimensionale e l'impatto visivo hanno potenzialmente una significativa incidenza sull'assetto dei luoghi, cosicché va escluso che piscine siffatte siano logicamente assimilabili ad alcuno degli interventi edilizi dei quali l'art. 6 t.u. edilizia consente la realizzazione senza alcun titolo abilitativo, concretizzandosi dunque in un'ipotesi integralmente nuova di attività edilizia libera.
Massima n. 45512
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 8, comma 1, lett. b ), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, che, novellando la previsione precedente, fissa al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle istanze relative agli interventi edilizi da compiere in base al piano casa. La disposizione impugnata dal Governo ha l'effetto di consentire, a distanza di molti anni dall'adozione a livello nazionale e a livello regionale del piano casa, la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi edilizi eccezionalmente consentiti in base a detto piano.
Massima n. 45513
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. m ) e s ), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. d ), e ), g ), e comma 2, lett. c ) ed e ), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022. Tutte le disposizioni indicate sono argomentate esclusivamente per relationem ad altro ricorso; quanto agli impugnati comma 1, lett. e ) e d ), e comma 2, lett. c ), le censure sono anche oscure, in quanto rivolte verso una disposizione che, abrogando parte della portata normativa di altra disposizione impugnata, è volta a soddisfare, pur solo parzialmente, le pretese avanzate dal ricorrente.
Massima n. 45514
Sono dichiarate inammissibili, per essere state proposte oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 127 Cost., le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. l ), m ) e s ), Cost., dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021. La disposizione regionale impugnata aggiunge un nuovo periodo all'art. 28, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, nel testo vigente antecedente alla sostituzione per opera della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022; le censure del ricorrente, tuttavia, si appuntano pressoché integralmente sul precedente periodo dell'art. 28, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, e sono dunque rivolte a una norma già vigente nell'ordinamento regionale, con la conseguenza che sono tardive. ( Precedente: S. 6/2023 - mass. 45281 ).
Massima n. 45515
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 8, comma 1, lett. a ) e d ), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, che disciplinano l'ambito oggettivo di applicazione del piano casa siciliano. Le censure avverso l'art. 8, comma 1, lett. a ), sono motivate esclusivamente per relationem ad altro ricorso, mentre quelle rivolte all'art. 8, comma 1, lett. d ), sono motivate in modo oscuro: il rinvio interno ad altra parte del ricorso reca, infatti, tutt'altro contenuto normativo, sicché gli argomenti ivi utilizzati non possono considerarsi sufficienti a sostenere anche le censure rivolte ad altra disposizione.
Massima n. 45516
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 5, 9, 97, 114, secondo comma, 117, primo, secondo, lett. p ) e s ), e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 37, comma 1, lett. c ), n. 2), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, che ha abrogato l'art. 6, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2010, il quale disponeva che i comuni, entro un termine perentorio di centoventi giorni, potessero escludere o limitare l'applicabilità del piano casa siciliano ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative. L'abrogato art. 6, comma 4, aveva una operatività temporalmente limitata, per cui, al momento dell'avvenuta abrogazione, i Comuni non potevano più farne applicazione; ciò considerato, il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa le ragioni per cui l'abrogazione dispostane con la norma impugnata determinerebbe la lesione dei numerosi parametri evocati.
Massima n. 45517
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. m ) e l ), Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui, introducendo l'art. 3, comma 2, lett. i ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, sottopone al regime giuridico della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) il ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70. Tali interventi sono sussumibili in quelli di restauro o risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c ), t.u. edilizia, in quanto rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, che la disciplina statale sottopone al regime giuridico della CILA. La norma regionale siciliana deve considerarsi, pertanto, esemplificativa di quanto stabilito dal legislatore statale.
Massima n. 45518
Sono dichiarate non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. m ) e l ), Cost. e all'art. 14 dello statuto, dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. aa ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che considera attività edilizia libera l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall'art. 1122 cod. civ., sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche. La disposizione regionale ben può essere interpretata nel senso che i soli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzabili senza titolo abilitativo sono i pannelli solari e fotovoltaici, in linea con quanto previsto dalla normativa statale.
Massima n. 45519
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, Cost. e all'art. 14 dello statuto, dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, lett. d ), nn. 1), 4), 5) e 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che consentono il recupero di locali a fini abitativi che hanno ottenuto il titolo in sanatoria. Tali edifici non possono considerarsi abusivi, in quanto secondo la normativa statale sul piano casa il divieto di beneficiare delle premialità volumetriche con riguardo agli immobili abusivi non opera quando sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, con cui si regolarizzano le opere edificate in difetto di (o in difformità dal) titolo edilizio, quando queste ultime sono conformi alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'immobile sia al momento della presentazione della domanda.
Massima n. 45520
Sono dichiarate non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 Cost. e 14 dello statuto, dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lett. p ), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016. Il precedente comma 1, richiamato dal comma 2 impugnato, a seguito di novella espressamente stabilisce che gli interventi edilizi ivi previsti debbono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, con una chiara e inequivoca esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio, espressiva di norme fondamentali di riforma economico-sociale. Può così escludersi che la disposizione impugnata consenta all'assessorato regionale di impartire linee guida in deroga a detta normativa paesaggistica statale, con il conseguente abbassamento del livello di tutela del paesaggio che ne deriverebbe. ( Precedenti: S. 251/2022 - mass. 45228; S. 248/2022 - mass. 45203; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 21/2022 - mass. 44449 ).
Massima n. 45521
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dell'art. 2, comma 1, lett. a ), b ) e c ), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, che novella la disciplina in materia di recupero di locali a fini abitativi che hanno ottenuto il titolo in sanatoria. La disciplina impugnata non consente il recupero volumetrico a fini abitativi "a regime", ovvero riguardante immobili venuti a esistenza in ogni tempo, anche successivamente alla legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, perché con tale novella il legislatore siciliano ha espressamente previsto che il permesso di costruire volto al recupero volumetrico a fini abitativi può essere ottenuto sempre che riguardi un immobile già esistente alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44549; S. 107/2017 - mass. 41204 ).
Massima n. 45522
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 14 dello statuto, dell'art. 38 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021. Le modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 fanno venire meno le doglianze del rimettente, relative all'assenza di un limite temporale ancorato all'emergenza pandemica entro il quale rimuovere le opere di chiusura di spazi interni, quali pertinenze di unità immobiliari in cui sono legittimamente insediate attività di ristorazione. La novella ha infatti previsto, per un verso, che la deroga a quanto disposto dalla legge reg. Siciliana n. 4 del 2003 valga fino al termine dell'emergenza pandemica e, per un altro, che entro novanta giorni dalla cessazione di detta emergenza si provveda alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi. Quanto all'applicazione medio tempore della disposizione impugnata, vista la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, la disposizione impugnata ha avuto sostanzialmente applicazione nel solo periodo dell'emergenza pandemica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica), nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lettere h), l), m), p), s) e af), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettere g), h) ed l), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettera i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione»;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1, lettera d), numero 4), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «in deroga alle norme vigenti e comunque»;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1, lettera d), numero 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti»;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 10, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;
10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettere a) e d), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;
11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;
12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia);
13) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022;
14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere d), e) e g), e comma 2, lettere c) ed e), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2022;
15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere l) ed m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettere a) e d), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 promosse, in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2022;
17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera c), numero 2), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale e agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
18) dichiara non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere m) ed l), Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui, introducendo l'art. 3, comma 1, lettera i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, sottopone al regime giuridico della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) il ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere m) ed l), Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
20) dichiara non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettera p), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 9 Cost. e 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, lettera d), numeri 1), 4), 5) e 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2022;
23) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 febbraio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze