Corte costituzionale
Sentenza n. 209/2023
Corte cost., sent. 24 novembre 2023, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/2023
- Data di deposito
- 24 novembre 2023
- Data di decisione
- 25 ottobre 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:209
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
- art. 103, comma 6, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- art. 103, comma 5, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- art. 103, comma 4, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 45849
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per l’Umbria, sez. prima, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 76 Cost., dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che disciplinano la procedura di regolarizzazione del lavoratore straniero irregolare in presenza di determinati limiti di reddito del datore di lavoro, la cui fissazione è demandata, a un decreto interministeriale, adottato il 27 maggio 2020, il quale tra l’altro prevede (art. 9, comma 1), che l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui. Da un lato il giudice a quo ha evocato un parametro manifestamente inconferente poiché nella specie non viene in rilievo alcuna delega legislativa, avendo la norma censurata rinviato, per la sua attuazione, a un decreto ministeriale Dall’altro non si verte in materia coperta dalla riserva di legge, perché il procedimento per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari non regola la condizione giuridica dello straniero, ma pone una disciplina applicabile a prescindere dalla cittadinanza. (Precedente: S. 150/2023 - mass. 45653).
Massima n. 45850
Nel nostro ordinamento vige il principio di legalità dell’azione amministrativa desumibile oltre che nell’art. 97 Cost. – laddove istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della p.a., la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge –, anche negli artt. 23, 103 e 113 Cost. Esso caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi e va letto non solo in senso formale, come attribuzione legislativa del potere, ma anche in senso sostanziale, come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio. Tuttavia, il principio di legalità sostanziale può ritenersi violato solamente qualora sia assente, o eccessivamente generica, la determinazione del presupposto di esercizio e del contenuto del potere conferito, in modo da dover escludere qualsiasi, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa. (Precedenti: S. 195/2019 - mass. 42769; S. 45/2019 - mass. 41237; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 115/2011 - mass. 35551; S. 32/2009 - mass. 33161; S. 307/2003 - mass. 28226).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Umbria, sez. prima, in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., dell’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che disciplinano la procedura di regolarizzazione del lavoratore straniero irregolare in presenza di determinati limiti di reddito del datore di lavoro, la cui fissazione è demandata, a un decreto interministeriale. Nel caso di specie, ancorché il censurato comma 6 non indichi, espressamente e specificamente, i criteri per la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, essi possono agevolmente desumersi dall’impianto complessivo dello stesso art. 103, cosicché esso, complessivamente considerato, non solo costituisce la base legale del potere interministeriale di determinare i limiti di reddito che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l’accesso alla procedura di emersione e per la sua positiva definizione, ma lo delimita adeguatamente, indicando, in modo ragionevolmente sufficiente, i parametri a cui l’esercizio di detto potere deve conformarsi. La fissazione di un requisito che solamente l’autorità amministrativa può determinare, avvalendosi di dati tecnico-economici, come il costo del lavoro sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale fa sì inoltre che, nella specie, non si abbia il conferimento di un potere “in bianco”, indeterminato nel contenuto e nelle modalità, bensì l’attribuzione all’amministrazione del compito di dettare, in termini uniformi e generali per tutte le procedure di emersione, un requisito di carattere meramente tecnico, sulla base di ben specifici obiettivi da perseguire e di parametri a cui conformarsi).
Massima n. 45851
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Umbria, sez. prima, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dell’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che impedisce, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Sebbene i lavoratori extracomunitari autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, godendo di un permesso rilasciato a tale scopo, siano posti in condizioni di parità con i cittadini italiani e godano di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani, ciò non significa che il legislatore non possa subordinare la configurabilità stessa di un rapporto di lavoro con uno straniero, o la sua regolarizzazione, alla sussistenza di determinati requisiti, preposti alla tutela di ben precisi interessi pubblici e finalizzati a prevenire elusioni del sistema di ingresso e soggiorno per ragioni di lavoro degli stranieri sul territorio nazionale. Nel caso in esame, il requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro è volto a garantire l’effettiva capacità economica dello stesso e la conseguente sostenibilità, da parte sua, del costo del lavoro, così tutelando proprio l’interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo, nonché per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi “fittizi”, volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno. Né la fattispecie censurata si mostra irragionevole o violatrice del principio di uguaglianza, in quanto tutti i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e, nel dettare la loro disciplina, il legislatore gode di ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta arbitrarietà. Né sussiste una disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata, per altra procedura di emersione, dall’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109 del 2012, in quanto le due procedure sono ben distinte per presupposti applicativi e finalità perseguite. (Precedenti: S. 149/2023 - mass. 45652; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 206/2006 - mass. 30421; S. 172/2012 - mass. 36465; S. 454/1998 - mass. 24385; O. 76/2022 - mass. 44691).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di F.S.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 35 Cost., dal TAR Umbria, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., dal TAR Umbria, sezione prima, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2023
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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