Corte costituzionale

Sentenza n. 116/2023

Corte cost., sent. 13 giugno 2023, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/2023
Data di deposito
13 giugno 2023
Data di decisione
10 maggio 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:116

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45627

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione delle censure e inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, Cost. – dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato. La violazione dell’art. 76 Cost. è prospettata senza alcun confronto con i criteri dettati dalla legge delega in attuazione della quale è stata introdotta la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto; prive di adeguata e autonoma motivazione sono anche le censure riferite agli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost. Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, inoltre, non osta a che la potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale, da provvedimenti di altri giudici o di altri soggetti; il che consente di escludere già in limine, nel caso di specie, che il rimettente possa dolersi del vincolo derivante dalle determinazioni del PM circa l’esercizio dell’azione penale, allo stesso riservate dal sistema processuale vigente. (Precedente: O. 28/2023 – mass. 45400, 45403).

Massima n. 45628

La ragionevole durata del processo è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale. ( Precedente: S. 78/2002 ). Corrisponde a un preciso dovere costituzionale per il legislatore conformare la disciplina vigente all’obiettivo di assicurare una sollecita definizione dei processi, dal momento che la ragionevole durata è un connotato identitario della giustizia del processo. ( Precedente: S. 74/2022 - mass. 44756, 44758 ). La nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti. Ciò impone una cautela speciale nell’esercizio del controllo della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l’obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell’accertamento del fatto e dell’eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Ne consegue che una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. ( Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203 ). La ragionevole durata è declinata dalla Costituzione e dalla CEDU come canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale. ( Precedente: S. 111/2022 - mass. 44767, 44768 ).

Massima n. 45629

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47 CDFUE e 14, terzo comma, lett. c), PIDCP – dell’art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono al GIP, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di pronunciare ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, previa fissazione dell’udienza camerale, sentite le parti e stante la mancata opposizione dell’indagato. Laddove il PM abbia richiesto l’archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., ritenendo insussistente o non sufficientemente provato il fatto di reato, è del tutto coerente con il sistema delineato dal legislatore che il GIP non possa dichiarare la non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., che di quel fatto presuppone invece l’avvenuta commissione, e che la parola torni al PM per le determinazioni di sua competenza in quanto titolare dell’azione penale, consentendo così a tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da una pronuncia che è solo parzialmente liberatoria di poter interloquire, contando sullo spatium deliberandi previsto dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. in funzione del pieno esercizio del diritto di difesa. L’effetto di allungamento dei tempi processuali che ne deriva non può, quindi, ritenersi sfornito di ogni legittima ratio giustificativa e per tale ragione non viola i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo. Né sussiste disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di proscioglimento in sede predibattimentale o nel giudizio di legittimità, nelle quali il PM ha già esercitato l’azione penale; né, ancora, tra fatti di particolare tenuità a seconda che il PM proceda ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. o ex art. 408 cod. proc. pen., per la già evidenziata differenza tra le due formule di archiviazione. Diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, infine, il GIP non è affatto tenuto a disporre che sia formulata l’imputazione, ma può restituire gli atti al PM invitandolo a procedere nelle forme dell’art. 411-bis cod. proc. pen., e ove si andasse a giudizio nulla vieterebbe poi al giudice di assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il che esclude sia la violazione dell’art. 3 Cost. per asserita indebita omologazione di fatti di diversa gravità, sia la lesione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., prospettata sotto il profilo dell’applicazione di una pena sproporzionata alla gravità del reato commesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 14, terzo comma, lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal GIP del Tribunale ordinario di Nola con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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