Corte costituzionale
Ordinanza n. 154/2022
Corte cost., ord. 17 giugno 2022, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 154/2022
- Data di deposito
- 17 giugno 2022
- Data di decisione
- 25 maggio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:154
Parametri
Massime
Massima n. 44869
Esiste una sfera di prerogative del singolo parlamentare - diverse e distinte da quelle che spettano all'assemblea di cui fa parte - che, qualora risultino lese da altri organi parlamentari, possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. Si tratta delle attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ). Per la tutela delle prerogative che spettano all'assemblea nel suo complesso la legittimazione a sollevare un conflitto compete a ciascuna Camera. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Sono inammissibili i conflitti sollevati da singoli parlamentari qualora la funzione rivendicata spetti alla Camera o al Senato, dovendo escludersi che essi possano rappresentare l'intero organo di appartenenza. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 67/2021 -mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083; O. 277/2017 - mass. 39733 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Riccardo Zucconi e altri sei nei confronti del Consiglio di Stato, in persona del Presidente pro tempore , per violazione degli artt. 11, 67, 71, 72, 101, 103, 111, settimo e ottavo comma, e 117 Cost., in relazione alle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, in base alle quali le norme legislative che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, e pertanto cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, oltre il 31 dicembre 2023. Con il ricorso i singoli parlamentari, denunciando il condizionamento che deriverebbe dalle due sentenze contestate a carico della funzione legislativa delle Camere, fanno valere una prerogativa che spetta, in realtà, alla Camera di appartenenza. Comunque, se anche si volessero ritenere effettivamente invocate prerogative spettanti ai parlamentari individualmente considerati, il ricorso non dà conto di alcun ostacolo all'esercizio del diritto di parola, proposta e voto dei deputati, attestando, anzi, l'avvenuto deposito di un disegno di legge e prospettando la possibilità della sua approvazione, sicché non risulta allegata né comprovata una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle loro prerogative costituzionali. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41931 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto da Riccardo Zucconi e altri sei deputati nei confronti del Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2022.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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