Corte costituzionale

Sentenza n. 46/2021

Corte cost., sent. 23 marzo 2021, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/2021
Data di deposito
23 marzo 2021
Data di decisione
10 febbraio 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 953, legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 43710

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, sono dichiarati inammissibili gli interventi dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV), spiegati nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai nn. 56, 57 e 58 r.o. 2020. L'ANEV, ritualmente costituita nel giudizio di cui alla ordinanza iscritta al n. 59 r.o. 2020, in quanto già parte nel giudizio a quo , negli altri giudizi indicati non vanta un interesse qualificato che ne consente l'intervento, il quale sussiste solo allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale e non anche, come nel caso di specie, ove il terzo sia portatore di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai suoi scopi statutari. ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2019, n. 98 del 2019 e n. 194 del 2018, con allegata ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018, e n. 237 del 2013; ordinanza n. 271 del 2020 e ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ). La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative). In questo ambito, è ammesso l'intervento soltanto di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura; in sostanza, l'intervento è ammissibile solo nell'ipotesi in cui l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 253 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, n. 206 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, n. 173 del 2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019; n. 98 del 2019, n. 180 del 2018 e n. 345 del 2005; ordinanze n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019 ).

Massima n. 43711

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza. Le controversie nelle quali si è innestato l'incidente di legittimità costituzionale hanno origine in un effettivo contenzioso tra operatori economici e Comuni e non in una lis ficta volta a proporre le sollevate questioni; né, peraltro, viene in rilievo un difetto di incidentalità, atteso che il relativo requisito è integrato quando - come nelle fattispecie considerate - la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020 e n. 188 del 2020 ).

Massima n. 43712

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018 - sollevate dal Consiglio di Stato, con le ordinanze iscritte ai numeri 58 e 59 del r.o. 2020, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti artt. 6 CEDU, 1 Prot. add. CEDU e 2 del Protocollo di Kyoto. Nei due giudizi indicati la norma censurata - la quale, al fine di adeguare per il futuro gli accordi contenenti misure compensative di carattere meramente patrimoniale alle linee guida approvate con d.m. del 10 settembre 2010 ed entrate in vigore il successivo 3 ottobre, dispone per il passato la sanatoria generalizzata di accordi contrari alle stesse - è sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello avverso pronunce del TAR favorevoli agli operatori resistenti. Pertanto l'onere motivazionale, quanto alla rilevanza della questione, era maggiore per il rimettente, il quale avrebbe dovuto argomentare in ordine alla ritenuta applicabilità, nel caso di specie, dello ius superveniens ; al contrario, esso non ha motivato in ordine alla ritenuta sussistenza, in concreto, dei presupposti che avrebbero reso applicabile nel giudizio d'appello la norma censurata, non conosciuta, né tanto meno applicata, dal TAR.

Massima n. 43713

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, iscritto al reg. ord. n. 56 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Risulta dall'esame della copiosa documentazione prodotta e non contestata che gli obblighi economici a carico degli operatori e a favore dell'ente locale, oggetto del giudizio a quo , possono in tesi ricadere nell'ambito di applicazione della disposizione censurata.

Massima n. 43714

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018 - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, e 2 del Protocollo di Kyoto - il quale, al fine di adeguare per il futuro gli accordi contenenti misure compensative di carattere meramente patrimoniale alle Linee guida approvate con d.m. del 10 settembre 2010 ed entrate in vigore il successivo 3 ottobre, dispone per il passato la sanatoria generalizzata di accordi contrari alle stesse. Il fulcro della norma censurata - costituito dall'obbligo a contrattare per la revisione degli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010, per renderli conformi alle indicate Linee guida, sentita la conferenza dei servizi - è inserito in una regolamentazione più ampia, secondo un bilanciamento ponderato e ragionevole, al fine di garantire la concorrenza e promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Tale ragionevolezza conduce, a cascata, alla non fondatezza di tutte le altre censure. La conferma di quanto previsto dalla fonte regolamentare non frustra infatti il diritto di azione dell'operatore per promuovere l'azione di nullità delle clausole di "vecchi" accordi, né sono violati i principi della separazione dei poteri e del giusto processo, perché nel caso in esame il mantenimento dell'efficacia dei "vecchi accordi" non ha alcuna portata sanante di una asserita invalidità sopravvenuta. Non è fondata neanche la censura riferita alla violazione della libertà di iniziativa economica, atteso che l'efficacia della norma censurata è espressamente limitata alle convenzioni che sono state liberamente stipulate tra le parti; e neppure sono violati i principi di legalità e proporzionalità riferiti al diritto di proprietà degli operatori economici, data l'incertezza del quadro normativo di riferimento e l'insussistenza di un diritto vivente al riguardo. Non è fondata, infine, nemmeno la censura riferita agli obblighi assunti sul piano internazionale ed europeo, in quanto i Comuni - pur partecipando alla suddetta conferenza di servizi - non hanno alcuna competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2020, n. 237 del 2020, n. 235 del 2020, n. 167 del 2020, n. 177 del 2018, n. 148 del 2019, n. 275 del 2012, n. 119 del 2010, n. 124 del 2010, n. 282 del 2009, e n. 383 del 2005 ). Le fonti energetiche rinnovabili (FER), definite talvolta alternative, sono quelle forme di energia che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei tempi "umani" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future, e verso le quali sia la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto e Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA) che quella comunitaria manifestano un deciso favor, al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili, con conseguente esigenza di semplificazione dei relativi procedimenti autorizzatori. ( Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019, n. 177 del 2018, n. 275 del 2012 e n. 85 del 2012 ). I regimi abilitativi degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, sono regolati dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, atti di normazione secondaria, che costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Pertanto essi rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale ed hanno carattere vincolante. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012 ). La garanzia del diritto di azione in giudizio costituisce un posterius rispetto alla sussistenza del diritto sul piano sostanziale e non può dirsi violato in ragione della portata, più o meno favorevole, della disciplina sostanziale. ( Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2012, n. 303 del 2011, n. 401 del 2008, n. 29 del 2002 e n. 419 del 2000 ). Non è consentito risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie, violando i princìpi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. ( Precedenti citati sentenze n. 12 del 2018, n. 85 del 2013, n. 94 del 2009 e n. 374 del 2000 ). In generale è violato il principio costituzionale della parità delle parti quando il legislatore statale immette nell'ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco. ( Precedenti citati sentenze n. 12 del 2018, n. 191 del 2014 e n. 186 del 2013 ). Fare salvi i «motivi imperativi d'interesse generale», che suggeriscono al legislatore nazionale interventi interpretativi dei principi convenzionali, non può non lasciare ai singoli Stati contraenti quantomeno una parte del compito e dell'onere di identificarli. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2014, n. 78 del 2012, n. 15 del 2012, n. 1 del 2011 e n. 311 del 2009 ). Il legislatore, nel rispetto del limite posto per la materia penale dall'art. 25 Cost., può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. ( Precedente citato: sentenza n. 78 del 2012 ).

Massima n. 43715

Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, discende anche l'assenza di un dubbio interpretativo circa la sua compatibilità, sotto i profili censurati, con il diritto dell'Unione europea, talché non può accogliersi la sollecitazione della parte a disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte costituzionale, a differenza della Corte EDU, è chiamata a svolgere una valutazione sistemica e non frazionata dei diritti coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, effettuando il necessario bilanciamento in modo da assicurare la massima espansione delle garanzie di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2013, n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012 ). Sebbene in linea di principio - in quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Corte costituzionale esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme del diritto primario dell'Unione europea, potendo, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti erga omnes , è a tal fine necessario un dubbio interpretativo sulla compatibilità della norma censurata con il diritto europeo. ( Precedenti citati: sentenza n. 63 del 2019; ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV), spiegati nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai numeri 56, 57 e 58 del registro ordinanze 2020 indicati in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché dell'art. 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (Convenzione sui cambiamenti climatici), ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120 - dal Consiglio di Stato con le ordinanze iscritte ai numeri 58 e 59 del registro ordinanze 2020 indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 CEDU e 1 Prot. addiz. CEDU, nonché dell'art. 2 del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 - dal Consiglio di Stato con le ordinanze iscritte ai numeri 56 e 57 del registro ordinanze 2020 indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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