Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2021
Corte cost., sent. 23 luglio 2021, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2021
- Data di deposito
- 23 luglio 2021
- Data di decisione
- 24 giugno 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020
- art. 7, comma 1, decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020
- legge n. 181 del 30 dicembre 2020
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020
- art. 7, comma 3, decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020
- art. 7, comma 4, decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020
Parametri
- art. 136, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 44182
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, lo scrutinio va condotto direttamente sulle norme come convertite, considerato che in sede di conversione il testo delle norme impugnate non ha subìto modifiche di rilievo e che, comunque, anche i profili di parziale novità risultano indifferenti rispetto al concreto tenore delle doglianze. Le argomentazioni e le statuizioni della Corte costituzionale devono quindi intendersi cumulativamente riferite agli articoli del d.l. n. 150 del 2020, tanto nella loro originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla conversione del decreto-legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2021 e n. 5 del 2018 ).
Massima n. 44183
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 136 Cost. - degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito. Le questioni oggetto dello scrutinio sono state dichiarate inammissibili e non fondate con la sentenza n. 233 del 2019, ma la Regione Calabria ricorrente, nel lamentare il dedotto vulnus , non ha chiarito in alcun modo le ragioni per cui da una siffatta pronuncia deriverebbe un giudicato vincolante per il legislatore.
Massima n. 44184
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità o incertezza delle censure e del petitum , formulata nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 121 Cost. - degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito. Il nucleo essenziale delle questioni è ben individuabile.
Massima n. 44185
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e assertività delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost. - degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito. La Regione ha omesso di illustrare sia le ragioni per cui le norme impugnate comprimerebbero la propria autonomia finanziaria sia la ridondanza delle lamentate violazioni sulle proprie competenze. ( Precedente citato: sentenza n. 83 del 2019 ).
Massima n. 44186
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di ridondanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito. La Regione articola una puntuale e documentata indicazione degli elementi che comproverebbero le ripercussioni della norma impugnata sulle competenze regionali in materia di organizzazione amministrativa e di autonomia finanziaria.
Massima n. 44187
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 117, quarto comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 181 del 2020, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale per il rilancio della sanità calabrese provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di 25 unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo». La norma impugnata dalla Regione Calabria difetta di ragionevolezza e di proporzionalità, poiché affida alla stessa amministrazione regionale il compito di fornire la struttura di supporto del Commissario ad acta , quando sono proprio la grave inefficienza e il condizionamento ambientale di quest'ultima che hanno concorso a determinare le condizioni dell'attivazione del potere sostitutivo, con conseguente vulnus all'effettività dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e perdita della temporaneità insita nella natura del potere sostitutivo. La disposizione impugnata, imponendo alla Regione un onere organizzativo e finanziario indeterminato e ingiustificato, determina inoltre un'illegittima interferenza con la competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici, con il principio dell'equilibrio di bilancio regionale e con l'autonomia finanziaria dell'ente nell'allocazione delle spese. ( Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2019 e n. 117 del 2018 ). Il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. da un lato si giustifica solo in quanto l'intervento statale sia tale da garantire le esigenze unitarie della Repubblica compromesse invece dalla realtà istituzionale sostituita e, dall'altro, si caratterizza per una necessaria temporaneità e cedevolezza dell'intervento sostitutivo, dato il valore che l'ordinamento continua a riconoscere alla potenzialità del principio autonomistico. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2020, n. 179 del 2019, n. 74 del 2018, n. 44 del 2014 e n. 43 del 2004 ).
Massima n. 44188
Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 117, quarto comma, 119, 120, secondo comma, Cost., l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, restano assorbite le ulteriori censure poste in riferimento all'art. 121 Cost.
Massima n. 44189
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - degli artt. 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, che rispettivamente, disciplinano: le modalità di nomina di un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario regionale (SSR); l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture; le procedure per avvalersi dei mezzi di acquisto e di negoziazione; e che, inoltre stabiliscono il periodo temporale di vigenza delle disposizioni impugnate e prevedono la possibilità, da parte del Consiglio dei ministri, di aggiornare il mandato commissariale; nonché stabiliscono la cessazione dei direttori generali degli enti del SSR e di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario preposto ad aziende o enti del medesimo servizio sanitario, eventualmente nominati dalla Regione dopo il 3 novembre 2020. Le norme impugnate risultano fisiologicamente ascrivibili al potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., nonché alla competenza statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti il diritto alla salute e ai principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, poiché introducono misure straordinarie volte a rafforzare i poteri del commissario ad acta nella perdurante sussistenza di una situazione estremamente critica nella sanità calabrese e pongono precetti che sono funzionali allo scopo dell'erogazione dei LEA e del raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari. Esse non si pongono in contrasto con il principio di leale collaborazione, poiché la partecipazione della Regione al percorso di risanamento risulta assicurata dal confronto con lo Stato in sede di verifica dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario; peraltro tale principio non è applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2021, n. 233 del 2019 e n. 200 del 2019 ).
Massima n. 44190
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 120 e 121 Cost. - dell'art. 2, commi 1 e 2, e 7, comma 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito che, nell'ambito delle misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese, disciplinano le modalità di nomina dei commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e la cessazione dalle funzioni degli organi eventualmente nominati dalla Regione dopo il 3 novembre 2020. Le norme impugnate vanno ricondotte in via prevalente a titoli di competenza esclusiva statale, sia perché concernenti l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., sia perché ascrivibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost.
Massima n. 44191
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, 119 e 121 Cost., dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito che, nell'ambito delle misure urgenti per il rilancio della sanità calabrese, prevede la possibilità per il commissario ad acta di avvalersi dei mezzi di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla Consip spa ovvero, previa convenzione, da centrali di committenza delle Regioni limitrofe o dalla centrale di committenza della Regione Calabria. Le censure sono oscure e contraddittorie, nonché generiche ed assertive, e la lacuna motivazionale porta, altresì, a ritenere del tutto insufficiente anche la dimostrazione della ridondanza sulle competenze regionali ritenute lese.
Massima n. 44192
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, che non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale per il rilancio della sanità calabrese provveda direttamente lo Stato e che, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di 25 unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo». La partecipazione della Regione al percorso di risanamento risulta assicurata dal confronto con lo Stato in sede di verifica dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e peraltro il principio di leale collaborazione non è applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione.
Massima n. 44193
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in riferimento alle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, nella parte in cui, nel disciplinare le condizioni per l'erogazione del contributo di solidarietà per il rilancio della sanità calabrese, non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione, da parte del Commissario ad acta , del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l'approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009. L'approvazione di un nuovo piano di rientro e l'approvazione del programma operativo di prosecuzione del commissariamento costituiscono fattispecie equiparabili, poiché entrambi devono contenere misure atte a garantire sia l'erogazione dei LEA, sia l'equilibrio di bilancio sanitario e, se ritenuto adeguato e approvato dal Consiglio dei ministri, è immediatamente efficace, esecutivo e vincolante per la Regione. È dunque irragionevole nonché lesivo delle evocate competenze regionali e del principio dell'equilibrio del bilancio costringere l'autonomia regionale fino a tutto il 2023 al solo proseguimento della soggezione al potere sostitutivo statale, escludendo quindi l'ipotesi che questa possa recuperare il ruolo che le è proprio. ( Precedente citato: sentenza n. 233 del 2019 ).
Massima n. 44194
Dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in relazione alle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, restano assorbite le ulteriori censure poste in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione.
Massima n. 44195
Non può essere accolta la richiesta della Regione Calabria - nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito - che la Corte costituzionale sollevi davanti a sé stessa questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 88 e 88- bis , della legge n. 191 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l'approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 32, 81, 118 e 119 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, 119 e 121 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, 120, secondo comma, e 121 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, e 7, comma 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 120 e 121 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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