Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2019
Corte cost., sent. 15 marzo 2019, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2019
- Data di deposito
- 15 marzo 2019
- Data di decisione
- 6 febbraio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 687, secondo periodo, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 688, secondo periodo, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 42272
Qualora lo ius superveniens modifichi la disposizione censurata senza che mutino i termini delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, non occorre restituire gli atti al rimettente perché valuti la permanenza o meno della sua rilevanza. (Nella specie, la modifica recata dal sopravvenuto art. 3, comma 20, del d.l. n. 119 del 2018, prorogando ulteriormente i termini recati dall'art. 1, comma 684, della legge n. 190 del 2014, non incide sul contestato meccanismo relativo alle comunicazioni di inesigibilità dei crediti affidati agli agenti della riscossione configurato dal censurato art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della stessa legge n. 190). ( Precedente citato: sentenza n. 194 del 2018 ).
Massima n. 42273
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014, che impongono un differimento fino al biennio 2038/2039 per i ruoli del 2000 dell'esercizio del potere di controllo degli enti creditori sulle quote di cui i soggetti "pubblici" sono affidatari per la riscossione e, in ogni caso, vietano di sottoporre a controllo le quote di valore inferiore o pari a 300 euro. La rimettente muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la normativa censurata - che ha introdotto un sistema di straordinaria eccezionalità per il controllo nel tempo delle quote dichiarate inesigibili, definito "scalare inverso" - è riferibile esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica e non è applicabile, come nel caso di specie, a società cessionaria del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali. Tale disciplina può trovare applicazione solo relativamente a fattispecie ricomprese in proroghe "specifiche" (disposte dal comma 12 dell'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005), e quindi non può applicarsi alle società private "scorporate". ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2017, n. 257 del 2010 e n. 46 del 2010; ordinanze n. 259 del 2016, n. 92 del 2016, n. 36 del 2016 e n. 23 del 2004 ). Una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come bene pubblico funzionale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, mentre meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica. In tale prospettiva deve essere sottolineata l'esigenza che per i crediti di minore dimensione il legislatore predisponga sistemi di riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi di quelli fin qui adottati. ( Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2019, n. 247 del 2017, n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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