Corte costituzionale

Sentenza n. 112/2019

Corte cost., sent. 10 maggio 2019, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/2019
Data di deposito
10 maggio 2019
Data di decisione
6 marzo 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:112

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42620

È disposta la separazione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 187- quinquiesdecies e 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, riservando a separata pronuncia la decisione sulle questioni relative all'art. 187- quinquiesdecies . In relazione a tali questioni - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 14, comma 3, lett. g ), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della CDFUE - infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover promuovere, con separata ordinanza n. 117 del 2019, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 del TFUE.

Massima n. 42621

Qualora lo ius superveniens modifichi la disposizione censurata senza che l'eventuale applicazione della disposizione novellata possa produrre nel caso concreto effetti in mitius rispetto alla disciplina previgente, non occorre restituire gli atti al rimettente perché valuti la permanente rilevanza delle questioni sollevate. (Nella specie, le modifiche recate dal sopravvenuto d.lgs. n. 107 del 2018 all'art. 187- sexies , comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, da un lato non ne innovano il contenuto precettivo e dall'altro continuano a prevedere la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto o del profitto derivanti dall'abuso di informazioni privilegiate, non producendo, pertanto, nel caso concreto, i citati effetti in mitius rispetto alla disciplina previgente).

Massima n. 42622

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per l'asserito carattere additivo-manipolativo dell'intervento richiesto e la conseguente lesione della discrezionalità del legislatore - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998. Il rimettente non invoca una pronuncia additivo-manipolativa, ma formula un petitum di segno parzialmente ablativo: nessuna manipolazione "creativa" deriverebbe, pertanto, dall'eventuale accoglimento delle questioni prospettate. ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012 ).

Massima n. 42623

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per avere errato il giudice a quo nel considerare la confisca applicata nel caso di specie come confisca per equivalente, e non diretta. A prescindere dalla considerazione che, come si evince dagli atti di causa, la misura ablativa disposta dalla CONSOB ha attinto beni immobili e non già somme di denaro, occorre rilevare che essi sono beni di valore corrispondente a quello delle azioni acquistate, sino a concorrenza dell'importo pari - appunto - al valore di quelle azioni. Non v'è dubbio, pertanto, che l'ablazione patrimoniale di cui è causa si debba qualificare come confisca per equivalente del prodotto dell'illecito.

Massima n. 42624

Nel giudizio incidentale di costituzionalità dell'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento agli artt. 17 e 49 CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. La Corte costituzionale ha il compito di vagliare dette questioni, essendo stata a ciò sollecitata dal giudice a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017 ).

Massima n. 42628

Il principio di proporzionalità della sanzione amministrativa rispetto alla gravità dell'illecito - che trae la propria base normativa dall'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione - già invocato dalla Corte costituzionale, anche in relazione a sanzioni amministrative dalla natura non "punitiva", a fondamento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di automatismi sanzionatori, in ragione della necessaria adeguatezza della sanzione al caso concreto, possiede potenzialità applicative che eccedono detto orizzonte, come dimostra proprio giurisprudenza relativa alla materia penale, i cui principali approdi sono estensibili anche alla materia delle sanzioni amministrative. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2018, n. 22 del 2018, n. 268 del 2016 e n. 170 del 2015 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, nella materia penale, la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene da comminare per ciascun reato è soggetta a una serie di vincoli derivanti dalla Costituzione, tra i quali il divieto di comminare pene manifestamente sproporzionate per eccesso in relazione alla gravità del reato, in ragione del loro contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Da un sindacato sulla proporzionalità della pena affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. - con atteggiarsi del giudizio di legittimità costituzionale sulla misura della pena secondo uno schema triadico, imperniato attorno al confronto con un tertium comparationis - la valorizzazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. e, in particolare, del necessario orientamento alla rieducazione che la pena deve possedere ha, infatti, condotto a estendere il sindacato della Corte costituzionale anche a ipotesi in cui la pena appaia manifestamente sproporzionata in rapporto direttamente alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta. Inoltre, la considerazione, accanto all'art. 3 Cost., del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost. è alla base dell'ulteriore canone della necessaria individualizzazione della pena, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nel loro ammontare ed esige che - nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta inflizione da parte del giudice - la pena si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato, comportando, di regola, l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale nella determinazione della pena nel caso concreto, entro un minimo e un massimo predeterminati dal legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 205 del 2017, n. 236 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012, n. 68 del 2012, n. 327 del 2002, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997. n. 343 del 1993, n. 422 del 1993 e n. 341 del 1994, n. 409 del 1989. n. 50 del 1980, n. 218 del 1974 e n. 67 del 1963 ; in tema di estensione o meno alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente "punitivo" delle garanzie riservate dalla Costituzione alla materia penale: sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 281 del 2013, n. 169 del 2013, n. 196 del 2010 e n. 78 del 1967 ) .

Massima n. 42629

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, par. 3, CDFUE - l'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. a), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui prevede, in tema di abusi di mercato, la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto. Tale sanzione, denunciata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civile, conduce a risultati manifestamente sproporzionati per eccesso rispetto alla gravità degli illeciti in questione: mentre la confisca del «profitto», infatti, ha una funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all'autore, quella del «prodotto» e dei «beni utilizzati» assume una connotazione "punitiva", infliggendo all'autore una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito, alla quale si aggiunge anche l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui cornice edittale è essa pure di eccezionale severità. Nè è di ostacolo alla pronuncia in esame il vigente diritto dell'Unione europea, che richiede agli Stati membri di prevedere soltanto la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie all'illecito. Quanto, infine, al petitum richiesto, benché il giudice a quo paia circoscriverlo alla sola previsione della confisca per equivalente, va tuttavia considerato che l'effetto manifestamente sproporzionato della confisca in oggetto - esattamente posto in luce dall'ordinanza di rimessione - non dipende dal fatto che la misura abbia ad oggetto direttamente i beni o il denaro ricavati dalla transazione o utilizzati nella transazione stessa, ovvero beni o denaro di valore equivalente, quanto, piuttosto, dalla stessa previsione dell'obbligo di procedere alla confisca del «prodotto» dell'illecito e dei «beni utilizzati» per commetterlo. ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012 ).

Massima n. 42631

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 14, del d.lgs. n. 107 del 2018, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto. Nonostante la legge n. 163 del 2017 avesse delegato il Governo a rivedere la disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, limitando l'oggetto della confisca al solo profitto, il legislatore - avendo confermato la confisca obbligatoria, in via alternativa, del "profitto" o del "prodotto" dell'illecito, espungendo soltanto il riferimento ai "beni utilizzati" per commetterlo - ha parzialmente riprodotto una disposizione che si espone ai medesimi vizi di legittimità costituzionale che affliggono la disciplina previgente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la separazione del giudizio promosso dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe, riservando a separata pronuncia la decisione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE», nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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