Art. 187-sexies — Confisca
L'applicazione delle sanzioni amministrative ... previste dal presente capo importa la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.
Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo può ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.