Corte costituzionale

Sentenza n. 99/2018

Corte cost., sent. 15 maggio 2018, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/2018
Data di deposito
15 maggio 2018
Data di decisione
21 marzo 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015
  • legge n. 33 del 24 marzo 2015

Parametri

Massime

Massima n. 41222

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, deve essere dichiarato inammissibile, per tardività, l'intervento in giudizio spiegato da Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa. L'atto di intervento è stato depositato oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacché la pubblicazione dell'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 marzo 2017. Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009 ).

Massima n. 41223

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione formulata per difetto di rilevanza o di insufficiente motivazione su di essa. Il giudice a quo motiva espressamente sulla pregiudizialità delle questioni (e, con essa, sulla loro rilevanza), affermando che la norma censurata costituisce la base legislativa del provvedimento amministrativo impugnato nel processo principale, sicché la sua applicazione è necessaria per definire il giudizio a quo anche nella sua fase cautelare, sospesa in attesa della risoluzione dell'incidente di costituzionalità. Neppure può essere accolto l'assunto sul difetto di interesse ad agire dei ricorrenti nel processo principale, che si tradurrebbe in un difetto di rilevanza o di sufficiente motivazione sulla rilevanza delle questioni. Le considerazioni svolte dal giudice rimettente sull'attualità e sulla concretezza del pregiudizio alla libertà di espressione del voto del socio in assemblea nel caso di trasformazione sociale delle banche popolari non ancora deliberata, ovvero alla sua libertà di recedere dalla società a trasformazione deliberata, offrono argomenti non implausibili a sostegno dell'esistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti. Per costante giurisprudenza costituzionale, il controllo della rilevanza va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere, sicché il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, agli stessi fini, sono rimessi a loro volta alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte costituzionale, qualora risultino sorretti da una motivazione non implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015, n. 1 del 2014, n. 91 del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010 e n. 263 del 1994 ).

Massima n. 41224

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, in quanto la norma censurata sarebbe stata implicitamente abrogata, per incompatibilità, dal successivo art. 1, comma 15, del d.lgs. n. 72 del 2015. L'art. 28, comma 2-ter, del t.u. bancario, come introdotto dall'indicato comma 1, lett. a), è la fonte primaria del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, in conformità al suo stesso tenore letterale e secondo il principio tempus regit actum, giacché nel momento in cui l'atto è venuto a esistenza il potere esercitato dall'autorità amministrativa non poteva che fondarsi su tale base legislativa.

Massima n. 41225

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, che, nel contesto della normativa per la trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni, stabilisce la possibilità generale di limitare il rimborso delle azioni in caso di recesso del socio. Le ragioni giustificative esposte nel preambolo del d.l. n. 3 del 2015 e le diffuse considerazioni svolte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, escludono che si sia in presenza di evidente carenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza di provvedere, così come escludono che la valutazione del requisito sia affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Né la normativa in esame presenta una portata così ampia da caratterizzarsi come vera e propria riforma del sistema bancario, poiché, per quanto essa incida significativamente su un particolare tipo di azienda di credito, resta pur sempre un intervento settoriale e specifico. La presenza, infine, nel contesto della normativa introdotta, di talune disposizioni non auto-applicative, che richiedono per tale motivo norme di attuazione, non fa venir meno l'urgenza di avviare ex lege il processo di trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni o di stabilire la regola generale sulla possibilità di prevedere limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, con disposizioni destinate quindi a operare immediatamente. ( Precedente citato: sentenza n. 287 del 2016 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 133 del 2016, n. 10 del 2015, n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 del 2010, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007) .

Massima n. 41226

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015 non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per errata identificazione della norma censurata. Il rimettente non individua la norma censurata nell'art. 29, comma 2-ter, del t.u. bancario, ma richiama tale disposizione, inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 3 del 2015, per indicare la fattispecie a suo giudizio sospetta di illegittimità.

Massima n. 41227

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione di manifesta inammissibilità delle questioni, formulata in quanto con esse si chiederebbe una pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato. La formulazione del dubbio di legittimità da parte del rimettente - tale per cui l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 è censurato con l'espressione «nella parte in cui prevede [...] e non, invece, [...]» deve essere letta come esplicativa, non già dell'intenzione di richiedere un intervento sostitutivo, bensì delle ragioni poste a fondamento delle censure desunte dalla motivazione, come depone anche il dato letterale del petitum dell'ordinanza di rimessione.

Massima n. 41228

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, contrariamente a quanto richiesto in via subordinata da alcune parti, non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del TFUE, stante il significato inequivoco della disciplina europea, contenuta nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014, adottato al fine di integrare le previsioni del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 6, di quest'ultimo. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente e si impone soltanto quando occorra risolvere un dubbio interpretativo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 2 del 2017 e n. 103 del 2008 ).

Massima n. 41229

È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del prot. add. CEDU - dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, nella parte in cui, nel contesto della normativa per la trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni, stabilisce che il diritto al rimborso delle azioni al socio che a fronte di tale trasformazione eserciti il recesso possa essere limitato e non, invece, soltanto differito entro limiti temporali predeterminati dalla legge e con previsione legale di un interesse corrispettivo per il ritardo nel rimborso. Le regole prudenziali dell'Unione europea impongono al legislatore nazionale di attribuire all'ente creditizio la capacità di adottare sia la limitazione quantitativa del rimborso che il suo rinvio come condizione perché le azioni possano essere considerate strumenti del capitale primario di classe 1. Né è fondato il rilievo per cui i regolamenti comunitari di settore avrebbero natura auto-applicativa, ciò che renderebbe incompatibile un intervento normativo interno di attuazione, in quanto, per consentire agli enti creditizi di rispettare i requisiti prudenziali europei, il legislatore nazionale era tenuto ad adottare disposizioni attributive alle banche stesse del potere di limitare il rimborso. Va ritenuto errato anche l'altro presupposto dal quale muove il rimettente, che equipara l'apposizione di un limite al rimborso all'esclusione del diritto, e quindi a una fattispecie espropriativa senza indennizzo. La disciplina censurata può, e deve, essere ricostruita con un'interpretazione che valorizzi l'inscindibile collegamento da essa operato tra la facoltà della banca di limitare il rimborso delle azioni e la sua situazione prudenziale. Va infine esclusa l'incompatibilità tra l'art. 1 del prot. add. alla CEDU e la norma denunciata, che rispetta le condizioni alle quali, in base alla giurisprudenza della Corte EDU, l'ingerenza di un'autorità pubblica nel pacifico godimento di un bene è giudicata compatibile con la tutela convenzionale della proprietà, ossia che essa sia legittima, necessaria per la tutela di un interesse generale e proporzionata.

Massima n. 41230

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 42, 95 e 97 Cost. - dell'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 33 del 2015, nella parte in cui attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le modalità e i limiti del diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso a seguito di trasformazione della società. La norma censurata non attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di adottare una disciplina sostitutiva di quella già dettata dalla legge con effetto delegificante, e neppure riconduce all'entrata in vigore della fonte secondaria la contemporanea cessazione di efficacia di disposizioni legislative delegificate, perché è l'organo cui spetta ordinariamente l'esercizio della funzione legislativa che ha introdotto direttamente ? e del tutto indipendentemente dall'entrata in vigore del provvedimento della Banca d'Italia ? la regola che consente una limitazione del diritto al rimborso delle azioni. Ad analoga conclusione si giunge anche ove si ritenga che il giudice a quo abbia inteso censurare anche la violazione del principio di legalità sostanziale. Nella disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d'Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento - in particolare quello fra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ? è già definitivamente operato dalla legge. Inoltre, il suo stesso potere di definire le modalità tecniche di limitazione del rimborso è fortemente circoscritto dai regolamenti europei (segnatamente dalle norme tecniche del regolamento delegato dell'UE n. 241/2014). ( Precedente citato: sentenza n. 130 del 2016 ). L'elemento comune alle diverse forme di delegificazione possibili nel nostro ordinamento è costituito dal trasferimento della funzione normativa dalla sede legislativa ad altra sede.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33, sollevate dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 41, 42, 77, secondo comma, 95, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:ordinanza letta all'udienza del 20 marzo 2018ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza del 15 dicembre 2016 (reg. ord. n. 33 del 2017).Rilevato che nel giudizio sono intervenute ad opponendum Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa, con atto depositato il 31 luglio 2017;che l'atto di intervento è stato depositato oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacché la pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 marzo 2017.Considerato che l'intervento in giudizio di Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa è tardivo;che secondo il costante orientamento di questa Corte il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, contrariamente a quanto sostengono le intervenienti, deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009);che non risultano le condizioni per la rimessione in termini;che, pertanto, l'intervento spiegato in giudizio da Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa deve essere dichiarato inammissibile.per questi motivila corte costituzionaledichiara inammissibile l'intervento di Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR spa nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 33 del 2017.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

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