Corte costituzionale

Sentenza n. 68/2018

Corte cost., sent. 5 aprile 2018, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/2018
Data di deposito
5 aprile 2018
Data di decisione
23 gennaio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 7, comma 1, lett. b), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 7, comma 1, lett. d), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 7, comma 1, lett. g), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 7, comma 1, lett. m), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 215, comma 5, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 215, comma 12, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 243, comma 1, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 8, comma 3, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 142, comma 1, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 147, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 151, comma 2, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 151, comma 4, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 154, comma 1, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 154, comma 3, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 118, comma 1, lett. i), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 118, comma 2, lett. e), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 118, comma 3, lett. e), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 140, comma 11, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 140, comma 12, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 141, comma 2, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 49, comma 2, lett. a), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 51, comma 6, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 54, comma 4, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 64, comma 1, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 79, comma 3, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 95, comma 4, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 15, comma 5, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 16, comma 4, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 16, comma 5, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 17, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 18, comma 4, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 32, comma 4, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 7, comma 1, lett. n), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 8, comma 1, lett. b), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 9, comma 4, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 10, comma 1, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 11, comma 1, lett. d), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 15, comma 1, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 18, comma 5, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 18, comma 6, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 18, comma 7, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 18, comma 8, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 18, comma 9, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 21, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 124, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 13, comma 1, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 13, comma 4, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 13, comma 5, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 19, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 28, comma 10, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 56, comma 14, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 59, comma 3, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 118, comma 1, lett. e), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 118, comma 2, lett. h), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 155, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 206, comma 1, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 250, comma 1, lett. a), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 250, comma 1, lett. b), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 250, comma 1, lett. c), legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 201, comma 3, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 202, comma 1, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 208, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 201, comma 4, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 258, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 264, comma 13, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 264, comma 14, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015
  • art. 264, comma 16, legge della Regione Umbria n. 1 del 21 gennaio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 41434

È dichiarato estinto il processo, per rinuncia parziale accettata dalla Regione resistente, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo, dell'art. 1, commi 2 e 3; dell'art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m) ed n); dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 3; dell'art. 9, comma 4; dell'art. 10, comma 1; dell'art. 11, comma 1, lettera d); dell'art. 15, commi 1 e 5; dell'art. 18, commi 4; dell'art. 32, comma 4; dell'art. 49, comma 2, lettera a); dell'art. 51, comma 6; dell'art. 54, comma 4; dell'art. 64, comma 1; dell'art. 79, comma 3; dell'art. 95, comma 4; dell'art. 118, comma 1, lettera i), comma 2, lettera e), e comma 3, lettera e); dell'art. 140, commi 11 e 12; dell'art. 141, comma 2; dell'art. 142, comma 1; dell'art. 151, commi 2 e 4; dell'art. 154, commi 1 e 3; dell'art. 215, commi 5 e 12; dell'art. 243, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Successivamente all'introduzione del giudizio, è entrata in vigore la legge reg. Umbria n. 13 del 2016, con cui sono state apportate modifiche a molte delle disposizioni impugnate, facendo venir meno le ragioni del ricorso in riferimento alle norme regionali indicate.

Massima n. 41435

È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo anche con riguardo agli artt. 18, commi da 5 a 9, 21 e 124, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Sebbene nell'atto di rinuncia parziale tali disposizioni non siano state espressamente evocate, nella delibera del Consiglio dei ministri esse non sono indicate fra quelle per le quali si ritiene permangano i motivi di impugnativa. Pertanto, deve ritenersi esclusa la volontà del Consiglio dei ministri di insistere nell'impugnativa e, conseguentemente, va estesa a tali disposizioni la rinuncia, in considerazione della natura politica dell'atto di impugnazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 309 del 2013, n. 149 del 2012, n. 205 del 2011 e n. 278 del 2010 ).

Massima n. 41436

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che individua l'ambito della pianificazione paesaggistica congiunta. La scelta operata dal legislatore regionale umbro di prevedere la pianificazione congiunta nei soli casi nei quali l'art. 135 cod. beni culturali la impone è in linea con la disciplina statale e dunque non determina alcuna violazione dei parametri evocati, che non vincolano le Regioni a coinvolgere, né in via preventiva, né in via successiva, i competenti organi statali nella pianificazione paesaggistica del restante territorio regionale; né la mancata estensione della pianificazione paesaggistica congiunta all'intero territorio regionale incide sul principio di prevalenza di tale pianificazione, che, anzi, è espressamente recepito dal legislatore regionale, ed è ribadita proprio con riferimento al piano strategico territoriale. ( Precedente citato: sentenza n. 308 del 2013 ). Il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione a incidenza territoriale posti dalle normative di settore, stabilito dall'art. 145, comma 3, cod. beni culturali, costituisce espressione del principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente; esso, tuttavia, non può ritenersi contraddetto in assenza di esplicite indicazioni contenute in leggi regionali di segno contrastante. ( Precedente citato: sentenza n. 11 del 2016 ).

Massima n. 41437

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 13, commi 4 e 5, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che disciplina il procedimento di approvazione del piano paesaggistico regionale (PPR). La norma regionale impugnata rispetta la sequenza procedimentale prevista dall'art. 143 cod. beni culturali, che delinea un procedimento di elaborazione congiunta con il Ministero, che si impone già nella fase di "preadozione", da parte della Giunta regionale, del progetto di PPR, fase in cui partecipano e concorrono anche gli enti locali. Non si determina, pertanto, alcuna lesione dei parametri evocati, asseritamente connessa alla possibilità - contraddetta dalla norma regionale impugnata - di unilaterali modifiche del piano in sede di Consiglio regionale, senza successive verifiche. L'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 211 del 2013 ).

Massima n. 41438

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. p), e terzo, Cost., degli artt. 16, commi 4 e 5, 17 e 19 della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che disciplinano il contenuto del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e i rapporti di questo strumento urbanistico con il piano regolatore generale, riducendo drasticamente il contenuto del PTCP, in favore di altri strumenti di pianificazione, come ad esempio il piano regolatore generale dei Comuni (PRG). Le norme regionali impugnate si inseriscono, dandovi attuazione, nel quadro normativo di riferimento - l'art. 20 del t.u. enti locali e l'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 - che ha ridefinito i compiti delle Province quali enti con funzioni di area vasta, individuando, tra le loro funzioni fondamentali la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza.

Massima n. 41439

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche. Le norme regionali impugnate dal Governo contrastano con l'art. 89 del t.u. edilizia, norma di principio in materia non solo di «governo del territorio», ma anche di «protezione civile», in quanto volta ad assicurare la tutela dell'incolumità pubblica. ( Precedenti citati: sentenza n. 167 del 2014 n. 300 del 2013, n. 101 del 2013, n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006 ).

Massima n. 41440

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 56, comma 14, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che disciplina l'adozione e l'approvazione del piano attuativo del PRG nelle zone vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 (cod. beni culturali), senza prevedere la partecipazione degli organi ministeriali. Nel disegno tratteggiato dal legislatore statale - prima a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di urbanistica (ai sensi dei d.P.R. n. 8 del 1972, e n. 616 del 1977), poi della puntuale ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni operata dal riformato Titolo V - emerge che l'intento di assicurare la massima tutela dei valori paesaggistici coinvolti in un programma di interventi edilizi nelle zone vincolate è perseguito mediante la previsione di un primo parere della soprintendenza. Inoltre, il suddetto intento si realizza tramite l'imposizione di un ulteriore parere della soprintendenza in relazione ai singoli interventi, in un'ottica di valutazione della coerenza del concreto intervento edilizio o urbanistico con il pregio riconosciuto all'area destinata ad accoglierlo. In questa prospettiva, la norma regionale impugnata non solo non si pone in contrasto con le richiamate indicazioni del legislatore statale, ma si rivela coerente espressione del compito ad essa affidato con gli artt. 145 e 146 del cod. beni culturali.

Massima n. 41441

È dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 59, comma 3, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che consente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, nelle aree in cui non siano state attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piano attuativo, presupposto per l'edificazione, e stabilisce che tali interventi possano comportare anche la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente, purché la nuova destinazione risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale. La disposizione regionale impugnata contrasta con la normativa statale di principio contenuta nell'art. 9 del t.u. edilizia, che limita la possibilità di mutare la destinazione d'uso, e che, pur dettando specifici e puntuali limiti alla possibilità di realizzare interventi edilizi in assenza di strumenti urbanistici, non può qualificarsi come norma di dettaglio, esprimendo piuttosto - sia al comma 1 che al comma 2 - un principio fondamentale della materia, stante la sua peculiare funzione di impedire, tramite l'applicazione di standard legali, una incontrollata espansione edilizia in caso di "vuoti urbanistici", suscettibile di compromettere l'ordinato (futuro) governo del territorio e di determinare la totale consumazione del suolo nazionale, a garanzia di valori di chiaro rilievo costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 87 del 2017 ). L'urbanistica e l'edilizia vanno ricondotte alla materia «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Massima n. 41442

È dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 118, comma 1, lett. e), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui non prevede che le «opere interne alle unità immobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lettera g)», siano sottoposte alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA). La disposizione regionale impugnata contrasta con i principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale contenuti nell'art. 6, commi 2, lett. a), e 4, del t.u. edilizia, abrogati dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4, del d.lgs. n. 222 del 2016, senza tuttavia mutare il quadro normativo dei principi fondamentali della materia. Infatti, le Regioni non possono differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a CIL e CILA, perché l'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA) deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive - al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi - la natura di principio fondamentale della materia del governo del territorio, in quanto volto a garantire l'interesse unitario ad un corretto uso del territorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2016 e n. 231 del 2016 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio, vincolando così la legislazione regionale di dettaglio; pertanto, pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel t.u. edilizia. ( Precedenti citati: sentenza n. 282 del 2016, n. 231 del 2016, n. 49 del 2016 e n. 259 del 2014 ).

Massima n. 41443

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., gli artt. 147 e 155 e 118, comma 2, lett. h), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, quest'ultimo nel testo impugnato e nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 7, della legge reg. Umbria n. 13 del 2016. Le norme regionali impugnate dettano la disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso degli edifici e delle unità immobiliari, identificandone le tipologie, individuando i relativi titoli abilitativi richiesti e le connesse sanzioni; tale operazione, assimilabile alla classificazione delle categorie di interventi edilizi o urbanistici, la sottopone pertanto alle indicazioni relative alla disciplina del governo del territorio, mentre l'esame congiunto delle normative - statale e regionale - evidenzia che la normativa regionale impugnata, non solo non si rivela coerente con le definizioni contenute nel t.u. edilizia, ma si pone in contrasto con le stesse, con conseguente incisione dell'ambito di applicazione delle sanzioni previste dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e con i principi fondamentali espressi in materia di governo del territorio. Sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali, sicché la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato. Lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale è quello di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, a condizione, però, che tale esemplificazione sia coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2016, n. 259 del 2014, n. 139 del 2013, n. 102 del 2013 e n. 309 del 2011 ).

Massima n. 41444

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 206, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. La norma regionale impugnata prevede che per tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e per i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, che compromettano la sicurezza statica della costruzione o riguardino le strutture o alterino l'entità e/o la distribuzione dei carichi, effettuati nelle zone ad alta, media e bassa sismicità, sia sufficiente il certificato di collaudo statico o una attestazione del direttore dei lavori. Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 222 del 2016 alle norme del t.u. edilizia hanno comportato una nuova declinazione del principio fondamentale stabilito dal legislatore statale, nel segno della semplificazione amministrativa, che ha eliminato il contrasto con la normativa regionale impugnata. La modulazione del principio fondamentale nella materia a competenza concorrente risponde, nel caso in esame, a un'esigenza di semplificazione della materia edilizia, tale da non ridurre il livello complessivo di controllo in vista della tutela della pubblica incolumità e dell'ordinato governo del territorio. Essa, dunque, obbedisce a criteri di concretezza e adattabilità, nel solco di una precedente disciplina (d.m. 14 gennaio 2008) riconducibile a una medesima ratio, ispirata dallo stesso principio fondamentale. ( Precedente citato: sentenza n. 186 del 1990 ). Nel verificare il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, assume un rilievo particolare la peculiarità della competenza legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost., contraddistinta non da una netta separazione di materie, ma dal limite "mobile" e "variabile", costituito dai principi fondamentali; tale limite è incessantemente modulabile dal legislatore statale sulla base di scelte discrezionali, ove espressive delle esigenze unitarie sottese alle varie materie, cui le Regioni devono adeguarsi. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2010 e n. 50 del 2005 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che intervengono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche devono essere ricondotte all'ambito materiale del governo del territorio, nonché a quello relativo alla protezione civile, per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica; assumono inoltre la valenza di principio fondamentale le disposizioni contenute nel t.u. edilizia che prevedono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. ( Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2017, n. 282 del 2016, n. 167 del 2014, n. 300 del 2013 e n. 182 del 2006 ).

Massima n. 41445

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 250, comma 1, lett. a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4, 202, comma 1, e 208, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, che consente alla Giunta regionale, con proprio atto, di sottrarre tipologie di interventi edilizi all'applicazione della normativa sismica e quindi anche all'autorizzazione sismica di cui al t.u. edilizia. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo dettano una disciplina derogatoria delle norme tecniche corrispondenti a quelle previste dal Capo IV della Parte II del t.u. edilizia, introducendo una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale, con l'effetto di sottrarre indebitamente determinati interventi edilizi ad ogni forma di vigilanza pubblica, in contrasto con il principio fondamentale volto a garantire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico sull'intero territorio nazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 300 del 2013 ). Devono ritenersi principi fondamentali riconducibili all'ambito materiale del governo del territorio e a quello relativo alla protezione civile, per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica, le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del t.u. edilizia, che prevedono adempimenti procedurali, quando questi ultimi rispondano a esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico, per cui eventuali deroghe al d.P.R. n. 380 del 2001 per interventi edilizi in zone sismiche possono essere previste solo con disposizioni statali. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017 e n. 282 del 2016 ).

Massima n. 41446

Va esclusa la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale degli artt. 258 e 264, comma 13, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Le norme regionali impugnate dal Governo - che non sono state oggetto della rinuncia parziale del ricorrente e compaiano, anzi, fra le disposizioni rispetto alle quali il Consiglio dei ministri, nella delibera del 18 dicembre 2017, ha dichiarato la permanenza dei motivi di impugnativa ? sebbene abrogate, rispettivamente, dagli artt. 49 e 51, comma 2, della legge reg. Umbria n. 13 del 2016 - sono rimaste in vigore per un arco temporale rilevante, dal 29 gennaio 2015 fino al 26 novembre 2016, durante il quale non vi è alcuna prova che non siano state applicate. Per costante giurisprudenza costituzionale, la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 33 del 2017, n. 8 del 2017, n. 263 del 2016 e n. 147 del 2016 ).

Massima n. 41447

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., gli artt. 258 e 264, comma 13, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo si inseriscono nell'ambito di una serie di norme speciali per le aree terremotate e disciplinano il recupero urbanistico-edilizio di edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale, disponendo che i titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime. In tal modo esse disciplinano una ipotesi di condono edilizio straordinario, da cui discende la cessazione degli effetti penali dell'abuso, non previsto dalla legge statale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui al t.u. edilizia (in particolare con l'art. 36) e con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale. L'istituto dell'accertamento di conformità, finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità, è espressione di un principio fondamentale nella materia governo del territorio e si distingue dal condono edilizio, in quanto fa riferimento alla possibilità di sanare opere che, sebbene sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, sono state realizzate in assenza del titolo stesso, ovvero con varianti essenziali, laddove il condono edilizio ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 107 del 2017, n. 50 del 2017 e n. 101 del 2013 ). È esclusa la possibilità per le Regioni di introdurre un condono extra ordinem. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 73 del 2017 e n. 233 del 2015 ). Il condono edilizio di tipo straordinario appare essenzialmente caratterizzato dalla volontà dello Stato di intervenire in via straordinaria sul piano della esenzione dalla sanzionabilità penale nei riguardi dei soggetti che, avendo posto in essere determinate tipologie di abusi edilizi, ne chiedano il condono, sulla base di una delicata valutazione, che non può che essere operata dal legislatore statale, in quanto volta a realizzare, in via del tutto eccezionale, un contemperamento dei valori del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, della funzione sociale della proprietà da una parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana, dell'abitazione e del lavoro, dall'altra. Ne consegue che non solo spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale), le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum, ma che esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n.49 del 2006, n. 70 del 2005, n. 196 del 2004, n. 302 del 1996 e n. 427 del 1995 ).

Massima n. 41448

Va esclusa la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 264, commi 14 e 16, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Sebbene le disposizioni impugnate dal Governo - non oggetto di rinuncia parziale ed anzi comprese fra quelle per le quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato la permanenza dell'interesse a ricorrere nella delibera del 18 dicembre 2017 - sono state incise dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge reg. Umbria n. 13 del 2016, che ha abrogato il comma 14 e modificato il comma 16 in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, tuttavia esse sono rimaste in vigore per un arco temporale rilevante, durante il quale non vi è alcuna prova che non siano state applicate.

Massima n. 41449

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, l'art. 264, commi 14 e 16, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. La disposizione contenuta nel comma 14 prevede il rilascio del permesso in sanatoria relativo a interventi riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola, già esistenti alla data del 30 giugno 2014, realizzati in assenza del titolo; tale sanatoria - che si configura come un'ipotesi di condono edilizio, che ha quale effetto la sanatoria formale e sostanziale dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia - contrasta con l'art. 36 del t.u. edilizia, che subordina l'accertamento di conformità per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria alla doppia conformità degli interventi realizzati con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, che a quello della presentazione della domanda. Il comma 16, nella parte in cui attribuisce alla semplice domanda di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica valore di autorizzazione all'attingimento, invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale nell'art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933, che vieta di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente, in vista dell'obiettivo di garantire la tutela dell'ambiente e di assicurare, al tempo stesso, un uso corretto e misurato dell'acqua pubblica, preordinato anche alla produzione di energia. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017, n. 50 del 2017 e n. 101 del 2013 ). Il requisito della c.d. doppia conformità degli interventi realizzati alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, che a quello della presentazione della domanda, garantisce l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 118, comma 1, lettera e), della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui non prevede che le «opere interne alle unità immobiliari di cui all'art. 7, comma 1, lettera g)», siano sottoposte alla comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA);

4) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 147 e 155 e dell'art. 118, comma 2, lettera h), della citata legge reg. Umbria n. 1 del 2015, quest'ultimo nel testo impugnato e nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 26, comma 7, della legge della Regione Umbria 23 novembre 2016, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 - Testo unico governo del territorio e materie correlate);

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, commi 3 e 4; 202, comma 1, e 208, della medesima legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 258 e 264, comma 13, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 264, commi 14 e 16, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 4 e 5; 17 e 19 della medesima legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), e terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 14, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3; dell'art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m) ed n); dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 3; dell'art. 9, comma 4; dell'art. 10, comma 1; dell'art. 11, comma 1, lettera d); dell'art. 15, commi 1 e 5; dell'art. 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9; dell'art. 21; dell'art. 32, comma 4; dell'art. 49, comma 2, lettera a); dell'art. 51, comma 6; dell'art. 54, comma 4; dell'art. 59, comma 3; dell'art. 64, comma 1; dell'art. 79, comma 3; dell'art. 95, comma 4; dell'art. 118, comma 1, lettera i), comma 2, lettera e), e comma 3, lettera e); dell'art. 124; dell'art. 140, commi 11 e 12; dell'art. 141, comma 2; dell'art. 142, comma 1; dell'art. 151, commi 2 e 4; dell'art. 154, commi 1 e 3; dell'art. 215, commi 5 e 12; dell'art. 243, comma 1, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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