Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2018

Corte cost., sent. 2 febbraio 2018, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/2018
Data di deposito
2 febbraio 2018
Data di decisione
21 novembre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, bis, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • legge n. 34 del 24 marzo 2015
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 5, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 7, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 8, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 9, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 9, bis, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 9, quinquies, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39770

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 1- bis , del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., dalla legge n. 34 del 2015, che prevede una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all'allegato 0A del medesimo d.l., posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. La ricorrente non offre adeguata motivazione a supporto dell'asserita illegittimità.

Massima n. 39771

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 7, 8 e 10 della legge cost. n. 3 del 1948, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che disciplinano il pagamento dell'IMU agricola relativa all'anno d'imposta 2014. Poiché il gettito dell'IMU non è attribuito alla ricorrente, non risulta integrato il presupposto della potestà di modulazione dell'imposizione previsto dalle norme statutarie evocate, onde l'inconfigurabilità della relativa violazione e del preteso vulnus all'autonomia finanziaria regionale.

Massima n. 39772

Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. b ), e 10 della legge cost. n. 3 del 1948 e 118 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, conv. con mod., in legge n. 34 del 2015, che estendono l'esenzione dall'IMU agricola anche a quella dovuta per il 2014, con la precisazione, però, che, ove ciò determinasse il venir meno della precedente esenzione, l'IMU continuerebbe a non essere dovuta. Il ricorso non chiarisce le ragioni per cui tali novità - che attengono prettamente al profilo dell'agevolazione - in correlazione alla data del 10 febbraio 2015, prevista per il pagamento di quanto determinato alla luce della disciplina dell'esenzione, frustrerebbero l'esercizio di poteri della Regione e dei Comuni che non riguarderebbero detta esenzione ma la modulabilità dell'aliquota di un'imposta non dovuta, così ledendo le attribuzioni asseritamente presidiate dai parametri evocati.

Massima n. 39773

Nei giudizi in via principale la Regione è legittimata a denunciare la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali. ( Precedente citato: sentenza n. 205 del 2016 ).

Massima n. 39774

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 7, 8, 9, 9- bis e 9- quinquies , del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che disciplinano le variazioni compensative derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione dell'IMU agricola. Pur se in linea astratta il presupposto da cui muove la ricorrente - che le entrate rappresentate dal maggior gettito frutto del regime di esenzione non presentino quel grado di certezza sufficiente a garantire la copertura delle spese previste e precedentemente coperte con un'entrata diversa - non è implausibile (dal momento che viene abbandonato un sistema collaudato a favore di un altro che potrebbe indurre rilevanti divari in territori caratterizzati da una strutturale carenza di risorse), tuttavia il legislatore si è dato carico dei potenziali squilibri, ponendovi rimedio, sia stabilendo la temporaneità e la sperimentalità delle disposizioni impugnate, sia predisponendo meccanismi correttivi degli eventuali scompensi. Il combinato delle norme impugnate e di quelle intervenute fino al definitivo abbandono del regime in esame prevede una serie di misure - non presenti in altre fattispecie per le quali la Corte ha ritenuto sussistente la lesione dell'autonomia finanziaria dell'ente territoriale - che si ispirano proprio alla finalità di riequilibrare specifiche situazioni in cui il nuovo ordito normativo possa produrre rilevanti pregiudizi. Peraltro, nel caso in cui anche i criteri determinati in contraddittorio con l'ANCI e la Conferenza Stato-città e autonomie locali non fossero ritenuti esaustivi non si creerebbero zone d'ombra nella tutela degli enti locali, poiché ben potrebbero i Comuni interessati attivare il controllo giurisdizionale; in tali ipotesi, l'eventuale illegittimità di tali riparti non sarebbe imputabile alle norme oggi impugnate, bensì a una loro deficitaria attuazione. Ciò induce a qualificare il regime delle agevolazioni in esame come transitorio, sperimentale e, quanto ai profili attuativi, bisognoso di verifiche di impatto in un ambito particolarmente delicato quale quello dei territori e delle popolazioni della montagna, la cui tutela trova, tra l'altro, garanzia diretta nell'art. 44, secondo comma, Cost. e in ambito europeo. Infine, il ricorso della ricorrente appare carente, poiché essa non ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione di gettito rende impossibile lo svolgimento delle funzioni da parte dei Comuni interessati. ( Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2016 e n. 129 del 2016 ). Per la giurisprudenza costituzionale l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle autonomie territoriali non comporta, a favore di queste ultime, una rigida garanzia "quantitativa", circa la disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato: nel caso di modifica della disciplina di tributi il cui gettito è devoluto agli enti territoriali possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle loro funzioni, e - se la riduzione è accompagnata dal coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di definizione degli obiettivi di finanza pubblica e della loro quantificazione - senza che l'eventuale riduzione renda impossibile o pregiudichi gravemente lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione, specie con riguardo alle piccole comunità montane ove la marginalità del turismo non riesce a compensare la penuria strutturale delle risorse finanziarie. ( Precedenti citati: sentenze n. 129 del 2016, n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 241 del 2012 e n. 138 del 1999). La giurisprudenza costituzionale è ferma nel precisare che grava sul ricorrente l'onere probatorio di dimostrare l'irreparabile pregiudizio lamentato, quando lo stesso non sia direttamente evincibile dal testo normativo impugnato. ( Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2016, n. 239 del 2015, n. 26 e n. 23 del 2014 ).

Massima n. 39775

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e 117 Cost. - dell'art. 1, commi 7, 8, 9, 9- bis e 9- quinquies , del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che disciplinano le variazioni compensative derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione dell'IMU agricola. L'assenza di una lesione dell'autonomia finanziaria locale non rende ravvisabile nemmeno una violazione di quella regionale. Infine, la fattispecie riguarda trasferimenti o contributi a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito delle relazioni finanziarie che intercorrono tra lo stesso e i Comuni; diversamente dalle autonomie speciali continentali, la ricorrente non somministra "trasferimenti istituzionali" agli enti locali: di qui l'infondatezza della questione anche con riguardo al parametro relativo alle competenze regionali in materia di finanza locale. ( Precedente citato: sentenza n. 188 del 2016 ).

Massima n. 39776

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3 della legge cost. n. 3 del 1948, 117 e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che disciplinano i contributi e i trasferimenti o assegnazioni a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione dell'IMU agricola. A prescindere dall'invocata ablazione della norma - alla stregua del petitum formulato nelle conclusioni, che finisce per determinare un aggravio dei vulnera denunciati in ricorso, impedendo attribuzione e ripartizione del contributo, nonché l'aggiornamento delle variazioni compensative - la ricorrente - che si lamenta del mancato coinvolgimento nel procedimento di ripartizione del contributo attribuito a compensazione del minor gettito derivante dalla detrazione di cui al comma 1- bis e in quello per modificare le variazioni compensative all'esito delle verifiche previste - non tiene conto del fatto che le relazioni finanziarie che vengono in rilievo nella fattispecie non afferiscono a "trasferimenti istituzionali" ai Comuni da parte della Regione autonoma Sardegna - atteso che essa, come in precedenza evidenziato, non li somministra - ma a contributi e a trasferimenti o assegnazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato, che esulano dalla competenza regionale in materia di ordinamento e di finanza degli enti locali. Nella fattispecie, dunque, non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica, appunto, la sussistenza di una competenza regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 170 del 2017 ).

Massima n. 39777

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che prevedono che l'esenzione dall'IMU si applichi ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente o parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) nell'elenco predisposto dall'ISTAT, non più aggiornato dal 2009, ai cui dati (quanto a "montanità") il legislatore ha attinto. Sebbene la previsione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione debba avvenire per legge e non possa essere rimessa alla mera discrezionalità dell'amministrazione, ciò non conduce a ravvisare la violazione del principio di riserva di legge nella fattispecie in esame. La disposizione censurata non attribuisce né all'Istituto né ad altra amministrazione il compito di stabilire quali Comuni siano totalmente o parzialmente montani e, di conseguenza, quali terreni siano esenti dall'IMU; né reca una norma "in bianco" che si limiti a prevedere il potere in capo all'amministrazione. Con il rinvio a un'elencazione già predisposta il legislatore ha condiviso le scelte ivi cristallizzate a fini differenti, in modo che l'individuazione dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'esenzione è stata operata integralmente dal d.l., cosicché all'amministrazione, viceversa, non viene riconosciuto alcun margine di discrezionalità, nemmeno quella condizionata da criteri direttivi e linee generali di disciplina che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la rendono compatibile con la riserva relativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017 e n. 69 del 2017 ). Per la giurisprudenza costituzionale anche le norme di agevolazione tributaria, come le norme impositive, sono sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., perché realizzano un'integrazione degli elementi essenziali del tributo. Ne consegue che i profili fondamentali della disciplina agevolativa devono essere regolati direttamente dalla fonte legislativa, che non deve limitarsi a fissare i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire del beneficio. ( Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2011 e n. 123 del 2010 ).

Massima n. 39763

Devono essere riuniti, per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia, i giudizi in via principale e in via incidentale che hanno parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte.

Massima n. 39764

È ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di soggetti che siano parti nei giudizi a quibus.

Massima n. 39765

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. d) (in relazione agli artt. 51 del d.P.R n. 348 del 1979, e 1 del d.lgs. n. 70 del 2004), 7, 8 e 10 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che modifica il regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola), disponendo, a decorrere dal 2015 e con applicazione all'anno d'imposta 2014, l'esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani, o ubicati nelle isole minori, nonché una detrazione di 200 euro per quelli ubicati nei Comuni di cui all'allegato 0A del medesimo d.l. La normativa censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla ricorrente, in quanto l'IMU, istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo erariale, seppur "derivato" in ragione della devoluzione del gettito, e la sua disciplina ricade dunque nella materia "ordinamento tributario dello Stato", riservata alla competenza legislativa statale, anche per quanto attiene alla normativa di dettaglio, e per il relativo regime agevolativo, che costituisce un'integrazione della disciplina del tributo. Poiché il gettito dell'IMU non è attribuito alla Regione autonoma Sardegna, non sussiste il presupposto della potestà di modulazione dell'imposizione rivendicata dalla ricorrente, né, evidentemente, il conseguente riverbero sull'autonomia finanziaria regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 280 del 2016, n. 40 del 2016, n. 26 del 2014, n. 121 del 2013, n. 97 del 2013, n. 30 del 2012 e n. 123 del 2010 ). La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la locuzione «relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità» si riferisce al caso in cui il gettito del tributo sia interamente devoluto all'ente autonomo. ( Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2012, n. 323 del 2011 e n. 357 del 2010; sentenza n. 51 del 2006, sulla funzione esegetica delle norme di attuazione statuaria della Regione autonoma Sardegna ).

Massima n. 39766

È ammissibile l'evocazione di parametri estranei a quelli afferenti alla competenza regionale quando esiste la connessione tra la disciplina del regime agevolativo del tributo previsto dalla norma censurata e l'effetto che essa produce sulle relazioni finanziarie tra Stato e Comuni, la lesione delle cui prerogative costituzionali la Regione è legittimata a denunciare. ( Precedente citato: sentenza n. 205 del 2016 ).

Massima n. 39767

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all'art. 56 della legge cost. n. 3 del 1948 - dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che, modificando il regime di esenzione dall'IMU agricola dispone, a decorrere dal 2015 e con applicazione all'anno d'imposta 2014, l'esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) o ubicati nelle isole minori. La norma censurata non interviene negli ambiti di competenza spettanti alla ricorrente in virtù dello statuto di autonomia e della normativa di attuazione invocata, cosicché il mancato contrasto con quest'ultima esclude quello con il parametro statuario evocato, in ragione del mancato rispetto della procedura necessaria a derogarvi.

Massima n. 39768

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che, modificando il regime di esenzione dall'IMU agricola dispone, a decorrere dal 2015 e con applicazione all'anno d'imposta 2014, l'esenzione per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) o ubicati nelle isole minori. Nell'identificare l'ambito territoriale delle agevolazioni, il legislatore, utilizzando l'elenco dell'ISTAT, ha fatto propri i criteri originariamente previsti dalla legge n. 991 del 1952, fra cui quello altimetrico non è adottato in via esclusiva, accompagnandosi a parametri di natura diversa. In tal modo, la "montanità" non viene correlata a esclusivi requisiti orografici di altitudine, ma anche a connotati di bassa redditività, sfuggendo alla censura di irragionevolezza e di contrarietà al principio di buon andamento. L'intervento normativo non travalica la soglia della palese irragionevolezza neppure in relazione alla vetustà dei criteri e al fatto che la legge che li ha previsti sia stata abrogata dalla legge n. 142 del 1990, poiché essi risultano ancorati a un elemento stabile quale l'altimetria, tendenzialmente immutabile, e perché l'assunto della ricorrente circa l'inesattezza dei dati di riferimento è, oltre che scarsamente argomentato, del tutto indimostrato, e non tiene conto della prescrizione che la Commissione censuaria centrale provvedesse al suo aggiornamento, emendandolo delle eventuali difformità palesatesi nel corso del quarantennio di vigenza prima dell'abrogazione. Inoltre, l'impiego in epoca successiva, nei casi di variazioni amministrative (fusioni, soppressioni etc.), del criterio della prevalenza territoriale non è assolutamente illogico, non rileva sotto il profilo della ragionevolezza quanto alla mancata previsione legislativa e, comunque incide sull'elencazione in maniera marginale, trattandosi di pochi casi rispetto al numero dei Comuni totalmente o parzialmente esenti. Infine, il rilievo che il descritto regime agevolativo trovi fondamento nell'art. 44, secondo comma, Cost. giustifica la diversa disciplina rispetto ad altre aree eventualmente svantaggiate. ( Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2007, n. 254 del 1989 e n. 370 del 1985 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina di agevolazioni fiscali o benefici tributari di qualsiasi specie costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, a maggior ragione quando, come nella specie, la questione di costituzionalità sia diretta a limitare e non ad ampliare l'ambito del beneficio e risulti, quindi, sollevata in malam partem . ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2017 e n. 346 del 2003; ordinanza n. 46 del 2009 ).

Massima n. 39769

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà - dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015, conv., con mod., in legge n. 34 del 2015, che dispone, a decorrere dal 2015, l'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli e per quelli non coltivati nei Comuni classificati totalmente e parzialmente montani (in quest'ultimo caso se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola), o ubicati nelle isole minori. La disciplina dell'IMU, comprensiva del regime agevolativo, rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., per la quale, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, è escluso che le procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni trovino applicazione, a maggior ragione per una fonte come il d.l., la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di casi straordinari di necessità e d'urgenza, per cui non vi è concorso di competenze diversamente allocate, né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. ( Precedenti citati: sentenze n. 280 del 2016, n. 26 del 2014, n. 121 del 2013, n. 97 del 2013, n. 8 del 2013, n. 207 del 2011, n. 79 del 2011 e n. 298 del 2009 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettera d) - in relazione agli artt. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura) - 7, 8 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e 3, 53 e 97 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015, promossa, in riferimento ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 4 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento in riferimento agli artt. 7, 8 e 10 della legge cost. n. 3 del 1948 e 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettera b), e 10 della legge cost. n. 8 del 1948 e 118 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e 81, 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3 della legge cost. n. 3 del 1948 e 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 4 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 23 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze