Corte costituzionale
Sentenza n. 15/2018
Corte cost., sent. 30 gennaio 2018, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/2018
- Data di deposito
- 30 gennaio 2018
- Data di decisione
- 10 gennaio 2018
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 739, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 23, comma 7, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 114, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 4, comma 4, legge n. 131 del 5 giugno 2003
Massime
Massima n. 39780
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancato tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, che interpreta l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, come conv., nel senso che l'abrogazione della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità non ha effetto per quelli che se ne erano già avvalsi prima dell'entrata in vigore dello stesso d.l. Il rimettente assume che l'abrogazione delle maggiorazioni non consentiva in nessun caso la possibilità di conferma, tacita o esplicita, delle tariffe maggiorate, mentre la norma impugnata, limitando l'effetto dell'abrogazione, consentiva la conferma, rendendo impossibile darne un'interpretazione conforme a Costituzione. La più recente giurisprudenza costituzionale esclude che il mancato ricorso da parte del giudice a quo ad un'interpretazione costituzionalmente orientata possa essere causa d'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale, quando vi sia un'adeguata motivazione circa l'impedimento a tale interpretazione, in ragione del tenore letterale della disposizione. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2017, n. 69 del 2017, n. 42 del 2017 e n. 221 del 2015 ).
Massima n. 39781
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara in riferimento all'art. 114 Cost. - dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, che interpreta l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con mod., in legge n. 134 del 2012, nel senso che l'abrogazione della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità non ha effetto per quelli che se ne erano già avvalsi prima dell'entrata in vigore dello stesso d.l. Il parametro costituzionale è meramente indicato nel dispositivo e nelle premesse dell'ordinanza di rimessione, mancando, pertanto, un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017 e n. 219 del 2016 ).
Massima n. 39782
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all'art. 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003, e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, che interpreta l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con mod., in legge n. 134 del 2012, nel senso che l'abrogazione da quest'ultimo disposta della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità non ha effetto per quelli che se ne erano già avvalsi prima dell'entrata in vigore dello stesso d.l. La norma censurata chiarisce gli effetti dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, senza ripristinare retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data di vigenza del d.l. suddetto, avessero già deliberato in tal senso, limitandosi a precisare la salvezza degli aumenti deliberati a quella data. La scelta legislativa rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore, senza dire nulla sulla facoltà di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate, che quindi non potrebbe estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti. L'intervento interpretativo non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini della determinazione dell'imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d'interpretazione autentica. I medesimi argomenti portano ad escludere che sia stato ripristinato, ma solo per alcuni Comuni, il regime impositivo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, né la denunziata disposizione, non avendo alcuna efficacia sanante nei confronti delle delibere, successive al 2012, interferisce con le prerogative degli organi giurisdizionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 132 del 2016, n. 69 del 2014, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 170 del 2008, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999, n. 311 del 1995 e n. 155 del 1990 ). Le norme di carattere interpretativo chiariscono il senso di norme preesistenti ovvero escludono o enucleano uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevata, in riferimento all'art. 114 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all'art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), e 119 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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