Corte costituzionale

Sentenza n. 137/2018

Corte cost., sent. 27 giugno 2018, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/2018
Data di deposito
27 giugno 2018
Data di decisione
9 maggio 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:137

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 1, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017
  • legge n. 96 del 21 giugno 2017
  • art. 16, comma 2, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017
  • art. 39, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017
  • art. 41-bis, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017
  • art. 48, comma 4, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017
  • art. 48, comma 6, lett. a), decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017

Parametri

Massime

Massima n. 41370

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, commi 1, 2, 3 e 4, Cost., l'art. 16, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti locali, subentrati nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014, n. 190, e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire, tenuto conto del costo delle funzioni stesse e delle complessive esigenze di bilancio. La norma impugnata dalla Regione Toscana, comprimendo le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, nonostante il monito contenuto nella sentenza n. 205 del 2016, viola il dovere dello Stato di riassegnare le risorse connesse allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province agli enti subentranti. L'avere la ricorrente individuato l'ente che dovrebbe essere beneficiario della riassegnazione delle risorse, l'entità delle somme da traferire e l'aver delimitato l'oggetto della impugnazione delimitano sufficientemente il petitum che non interferisce con la discrezionalità del legislatore, rendendo così fondata la questione solo con riferimento alle risorse connesse allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province. ( Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2018 e n. 205 del 2016; sentenze n. 20 del 2018, n. 124 del 2017, n. 133 del 2016 e n. 70 del 2015 sul rilievo dell'istruttoria tecnica ai fini del controllo di costituzionalità ).

Massima n. 41371

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 119, primo, secondo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif., nella legge n. 96 del 2017, che stabilisce per l'anno 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire e del conseguente versamento al bilancio dello Stato. La norma impugnata dalla Regione Toscana non modifica l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, che prevede l'obbligo per lo Stato di riassegnare agli enti subentranti le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province loro assegnate, ma si limita a fissare l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, per gli anni 2017 e seguenti.

Massima n. 41372

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120, secondo comma, Cost., dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif., nella legge n. 96 del 2017, che determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla Regione interessata nella misura del 20 per cento laddove non abbia erogato a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio le risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. Lo scopo della norma impugnata è assicurare che a Province e Città metropolitane siano effettivamente erogate le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni non fondamentali ad esse conferite dalle Regioni in attuazione dell'Accordo dell'11 settembre 2014, nel quadro del riordino di tali funzioni disposto dalla legge n. 56 del 2014, attraverso un meccanismo incentivante per cui, in questa logica, può esserle riconosciuta la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, rientrando in essa sia la fissazione delle modalità di verifica dei trasferimenti finanziari mediante le certificazioni e le conseguenti intese annuali entro termini prefissati, sia la subordinazione a tale verifica del riparto integrale del fondo, con la conseguenza di porre così in essere una penalizzazione per le Regioni inadempienti. La transitorietà della misura, quale ulteriore condizione legittimante l'esercizio della competenza statale in materia, risulta soddisfatta dall'espressa limitazione dell'efficacia della previsione al quadriennio 2017-2020, mentre, sebbene la disposizione impugnata abbia indubbia attinenza anche con il trasporto pubblico locale, la sua qualificazione come principio statale di coordinamento della finanza pubblica ne comporta la prevalenza sulla invocata potestà legislativa regionale. Alle stesse conclusioni di prevalenza si deve pervenire anche per quel che riguarda la lamentata incidenza della disposizione in esame sull'autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni, non avendo offerto le ricorrenti adeguata prova dell'impossibilità di svolgere le funzioni in esame per effetto della disposizione impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2016, n.23 del 2015 n. 89 del 2015, n. 26 e n. 23 del 2014 ). La materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2016, n. 30 del 2016, n. 452 del 2007, n. 80 del 2006 e n. 222 del 2005 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica prevale su tutte le competenze regionali, anche esclusive. ( Precedenti citati: sentenze n. 65 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 151 del 2012 ). L'autoqualificazione compiuta dal legislatore non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza, sicché per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2012, n. 207 del 2010, n. 1 del 2008, n. 169 del 2007, n. 447 del 2006, n. 406 del 1995 e n. 29 del 1995 ). La materia del coordinamento della finanza pubblica non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di riorientare la spesa pubblica, per una complessiva maggiore efficienza del sistema. Possono essere ricondotte nel loro ambito anche norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, giacché il finalismo insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi la logica della norma di dettaglio. ( Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2016, n. 272 del 2015, n. 153 del 2015, n. 205 del 2013, n. 16 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007 ). La nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 2010 ).

Massima n. 41373

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte in riferimento al principio di leale collaborazione, dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif., nella legge n. 96 del 2017, che determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla Regione interessata nella misura del 20 per cento laddove non abbia erogato a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio le risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. Lo scopo della norma impugnata è assicurare che a Province e Città metropolitane siano effettivamente erogate le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni non fondamentali ad esse conferite dalle Regioni in attuazione dell'Accordo dell'11 settembre 2014, nel quadro del riordino di tali funzioni disposto dalla legge n. 56 del 2014, attraverso un meccanismo incentivante. Quanto alla violazione del parametro evocato, la verifica delle risorse erogate dalle Regioni alle Province e alle Città metropolitane non costituisce un obiettivo estraneo alla sede concertativa, perché l'intesa in sede di Conferenza unificata è strumento idoneo - in applicazione di una scelta discrezionale dello stesso legislatore - al fine di accertare con metodo condiviso l'effettività delle erogazioni sulla base di dati e informazioni forniti dalle Regioni e nel confronto di tutti gli enti interessati. Il principio di leale collaborazione consente, per la sua elasticità, di avere riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, sicché il confronto tra Stato e Regioni è suscettibile di essere organizzato in modi diversi per forme e intensità. ( Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 83 del 2016, n. 50 del 2005 e n. 308 del 2003 ).

Massima n. 41374

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla ridondanza dell'asserita lesione dei parametri degli artt. 3 e 97 Cost. sulle competenze regionali. I ricorsi delle Regioni ricorrenti motivano sul punto, argomentando diffusamente sulle ragioni per cui la lesione dei parametri evocati ridonderebbe a sua volta in una lesione delle competenze regionali nella materia del trasporto pubblico locale, così prospettandosi in modo sufficiente anche la lesione indiretta dell'autonomia finanziaria regionale e sostenendo in definitiva che tale invasione si rivelerebbe anche irragionevole e lesiva del buon andamento dell'amministrazione. Per costante giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: che la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e che le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 251 del 2016, n. 244 del 2016, n. 147 del 2016 e n. 145 del 2016).

Massima n. 41375

È dichiarata non fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale promossa dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla Regione interessata nella misura del 20 per cento laddove non abbia erogato a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio le risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La norma impugnata non fa automaticamente discendere la penalizzazione in essa prevista dalla verifica dei mancati trasferimenti a Province e Città metropolitane, perché si deve ritenere che, correttamente intesa, essa subordina l'accertamento dell'eventuale non imputabilità dell'inadempimento alla Regione a un'adeguata valutazione da compiere o nella sede concertativa prevista al comma 1 dell'art. 39 o, nel caso di mancata intesa, in occasione della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Né la misura è irragionevolmente destinata a incidere su risorse statali necessarie per erogare gli stessi finanziamenti oggetto della certificazione regionale, perché la norma è interpretabile nel senso che il blocco del 20 per cento del fondo riguarda l'annualità successiva a quella cui si riferisce la suddetta certificazione. Infine, la mancata fissazione di un termine per la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 non è tale da comportare, di per sé stessa, i rischi di un trattamento differenziato fra le Regioni nella provvista delle risorse destinate al trasporto pubblico locale; né si può invocare il principio di affidamento, dato che un accordo non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2016, n. 160 del 2009 e n. 437 del 2001 ).

Massima n. 41376

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla Regione interessata nella misura del 20 per cento, anziché fino al 20 per cento, in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. Lo specifico trattamento sanzionatorio previsto dalla norma impugnata dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte, qualunque sia l'entità dei mancati trasferimenti regionali rispetto alla totalità del dovuto, attraverso una rigida previsione di una sanzione fissa, non solo non è di per sé idoneo a raggiungere i fini perseguiti - far sì che le Regioni eroghino tempestivamente tutte le risorse per lo svolgimento delle funzioni da esse conferite a Province e Città metropolitane - ma può comportare un onere sproporzionato anche rispetto al loro raggiungimento, giacché le Regioni si vedrebbero riservate, anche in caso di modeste inadempienze, un trattamento di penalizzazione destinato a incidere in modo significativo e ingiustificato sull'erogazione del servizio, irragionevolmente identico a quello riservato alle Regioni responsabili invece di omissioni di maggiore impatto sulle esigenze finanziarie di Province e Città metropolitane. Accertata l'illegittimità costituzionale dell'automatismo, la norma stessa consente di individuare nell'ammontare annuo delle risorse non erogate da ciascuna Regione - che pur vi sarebbe tenuta in conformità alle leggi di attuazione dell'Accordo dell'11 settembre 2014 - il parametro al quale commisurare proporzionalmente la decurtazione percentuale della quota, onde renderla adeguata all'effettiva rilevanza dell'inadempimento. Il principio di proporzionalità, se deve sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione, tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e Regioni, quando la previsione della sanzione ad opera del legislatore statale comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale; il test di proporzionalità richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. ( Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2015, n. 156 del 2015, n. 132 del 2015, n. 98 del 2015, n. 254 del 2014, n. 39 del 2014, n. 1 del 2014, n. 57 del 2013, n. 338 del 2011, n. 278 del 2010, n. 215 del 2010, n. 50 del 2008, n. 285 del 2005, n. 62 del 2005, n. 272 del 2004 e n. 333 del 2001 ).

Massima n. 41377

Accolta in parte qua, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, rimane assorbita l'istanza formulata dalla Regione Lombardia di sospensione dell'efficacia della norma impugnata, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2016, n. 145 del 2016 e n. 141 del 2016 ).

Massima n. 41378

È dichiarata inammissibile, per oscurità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che istituisce un fondo statale settoriale suscettibile di coinvolgere anche materie regionali. La disposizione impugnata non regola le modalità di determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi, che sono già direttamente fissati dalla norma stessa, sicché non è chiaro - e comunque non è spiegato nel ricorso - in che modo una pronuncia additiva potrebbe prevedere il richiesto coinvolgimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2018, n. 71 del 2018, n. 175 del 2017, n. 114 del 2017, n. 127 del 2016 e n. 43 del 2016 )

Massima n. 41379

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, benché la Regione Veneto contesti l'intero articolo, considerando il complesso del motivo di ricorso, essa mira non alla eliminazione del fondo statale istituito dalla norma impugnata, quanto piuttosto al coinvolgimento regionale. L'oggetto del ricorso può quindi essere circoscritto al comma 3, che fissa i criteri da seguire nell'assegnazione dei contributi ai Comuni, assegnandone la competenza al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni.

Massima n. 41380

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, non è accolta la richiesta di trasferimento della questione all'art. 17-quater, comma 1, del d.l. n. 148 del 2017, come convertito, che ha introdotto innovazioni sostanziali alla norma impugnata. Il nuovo art. 41-bis, essendo stato modificato in modo sostanziale e non satisfattivo, avrebbe dovuto essere, se del caso, autonomamente impugnato dalla Regione resistente. ( Precedente citato: sentenza n. 44 del 2018 ).

Massima n. 41381

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017 che, nel testo vigente al momento del ricorso, al fine di favorire gli investimenti, istituiva un fondo settoriale statale in materie di competenza regionale per il triennio 2017-2019, altresì disciplinando, al comma 3, l'assegnazione del contributo ai Comuni, di competenza del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La norma - di cui la ricorrente impugna in particolare il comma 3, limitatamente a quanto disposto in relazione al 2017, essendo successivamente mutata la disciplina relativa agli anni 2018 e 2019 - pur se interviene effettivamente nelle materie «governo del territorio» e «protezione civile», è idonea ad incidere anche su altre, eventualmente anche di competenza statale, perché nell'attuazione ricevuta con il d.m. 13 dicembre 2017 le opere pubbliche finanziabili erano di vario tipo. Pertanto, se effettivamente il comma 3 prevede che l'assegnazione dei contributi ai Comuni venga operata senza alcun coinvolgimento degli enti territoriali, si deve ugualmente riconoscere che, nell'adottare tale decreto, l'amministrazione non compie alcuna scelta né valutazioni di sorta, nemmeno di natura semplicemente tecnica. In virtù dei commi 4 e 5, infatti, i contributi sono assegnati a seguito della mera attività di accertamento, non complesso, di un dato contabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017 e n. 60 del 2017, n. 272 del 2016, n. 77 del 2016, n. 273 del 2013, n. 42 del 2013, n. 265 del 2012, n. 143 del 2012 e n. 272 del 2005 ). Il principio di leale collaborazione richiede il coinvolgimento regionale nelle scelte statali o nelle valutazioni anche non discrezionali oppure negli accertamenti complessi dello Stato, che possano incidere sull'autonomia regionale, mentre esso risulta non pertinente rispetto ad atti non complessi di mero accertamento di dati contabili. Per quanto riguarda le attribuzioni legislative delle Regioni ordinarie, i lavori pubblici non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 401 del 2007, n. 45 del 2010, n. 256 del 2007 e n. 303 del 2003 ).

Massima n. 41382

Va ritenuta ammissibile la questione di legittimità, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 48, commi 4 e 6, lett. a), del d.l. n. 50 del 2017, come convertito. La ricorrente offre sul punto della ridondanza sul riparto delle competenze fra Stato e Regioni dell'asserita violazione del parametro evocato una adeguata motivazione, facendo riferimento alla supposta sua incidenza sulla propria potestà legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale.

Massima n. 41383

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 48, commi 4 e 6, lett. a), del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017. Le ragioni di azione del decreto impugnato ? recante misure per promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di scelta del gestore dei servizi di trasporto locale e regionale, nel quadro di un complesso sinergico di interventi riguardanti l'intero settore della mobilità ? alla luce delle pesanti conseguenze della crisi economica che aveva colpito il Paese, non sono affette da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, avuto riguardo al largo margine di elasticità che connota l'espressione usata dalla Costituzione per indicare i presupposti della decretazione d'urgenza, al fine di consentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a una pluralità di situazioni per le quali non sono configurabili rigidi parametri. Le disposizioni censurate, inoltre, non sono estranee o dissonanti rispetto alle finalità dichiaratamente perseguite dal decreto, poiché i servizi di trasporto esercitano un'influenza decisiva sulla competitività complessiva del sistema economico, rientrando tra le priorità industriali del Paese. Né sussiste la lamentata eterogeneità ? tratteggiata peraltro in termini alquanto vaghi ?, poiché tutte le misure contemplate dal d.l. n. 50 del 2017, per quanto attinenti ad ambiti materiali diversi, sono accomunate da un'intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico. ( Precedente citato: sentenza n. 171 del 2007 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge va limitato alla verifica dell'evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 133 del 2016, n. 10 del 2015, n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 del 2010, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008 e n. 171 del 200 7). Ai fini del riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012 ).

Massima n. 41384

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dell'art. 48, commi 4 e 6, lett. a), del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017. La disciplina impugnata ? diretta a individuare, ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, un numero di lotti superiore al bacino di programmazione, quale condizione necessaria (salvo eccezioni derivanti dalle specifiche caratteristiche del mercato e del territorio interessato) per garantire la più ampia contendibilità delle gare ? rientra appieno nell'accezione dinamica di concorrenza, ed è coerente anche con l'assegnazione all'Autorità di regolazione dei trasporti della funzione di definire i criteri per la determinazione delle eccezioni indicate, dal momento che le sue funzioni, pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguono precipuamente una finalità di promozione della concorrenza, e sono rispettose dei canoni di adeguatezza e proporzionalità ? cui deve attenersi l'esercizio della competenza trasversale per la «tutela della concorrenza» quando interseca titoli di potestà regionale ? in quanto non esaurisce le attribuzioni delle amministrazioni locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2013, n. 325 del 2010 e n. 452 del 2007 ). L'identificazione della materia in cui si colloca la disposizione che si censura richiede di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina da essa stabilita, tenendo conto altresì della sua ratio e dell'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2014, n. 300 del 2011, n. 430 del 2007 e n. 165 del 2007 ).

Massima n. 41385

La nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 299 del 2012 n. 291 del 2012, n. 200 del 2012, n. 45 del 2010 e n. 401 del 2007 ). Va ricondotta alla competenza legislativa statale in tema di tutela della concorrenza, sia la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia più in generale le norme che regolano le procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2017, n. 263 del 2016, n. 117 del 2015, n. 28 del 2014, n. 22 del 2014, n. 2 del 2014, n. 46 del 2013, n. 184 del 2011, n. 123 del 2011, n. 325 del 2010, n. 283 del 2009, n. 160 del 2009, n. 246 del 2009, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006 ).

Massima n. 41386

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento al principio di leale collaborazione - in quanto, seppure non espressamente evocati, il riferimento agli artt. 5 e 120 Cost. emerge in modo chiaro, ancorché implicito, dall'intero contesto dell'impugnativa - dell'art. 48, commi 4 e 6, lett. a), del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017. La normativa impugnata - diretta a individuare, ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, un numero di lotti superiore al bacino di programmazione, quale condizione necessaria (salvo eccezioni derivanti dalle specifiche caratteristiche del mercato e del territorio interessato) per garantire la più ampia contendibilità delle gare, che rischierebbero di essere altrimenti riservate a pochissimi partecipanti ? rientra appieno nell'accezione dinamica di concorrenza; pertanto, il principio di leale collaborazione non opera, perché la natura trasversale della concorrenza funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale. Nel caso in cui si tratti di una competenza esclusiva dello Stato, infatti, non ricorre neppure quella inscindibile commistione tra diverse competenze legislative che hanno eccezionalmente giustificato le conclusioni della sentenza n. 251 del 2016 (riferite, per altro, al procedimento di delegazione e non alla decretazione d'urgenza). ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 38 del 2013, n. 299 del 2012, n. 339 del 2011 ). Il principio di leale collaborazione da attuare sul versante dell'attività amministrativa attiene ai rapporti tra Governo, o Ministeri, e Regioni e non riguarda, invece le Autorità indipendenti chiamate ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Esse dovranno, invece, agire nel rispetto delle modalità di partecipazione previste dalla legge n. 241 del 1990, e dalle altre leggi dello Stato applicabili alle Autorità indipendenti. ( Precedente citato: sentenza n. 41 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla regione interessata nella misura del 20 per cento, anziché fino al 20 per cento, in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento all'art. 119, primo, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, promosse dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120, secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, commi 4 e 6, lettera a), del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo e quarto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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