Corte costituzionale

Sentenza n. 251/2017

Corte cost., sent. 6 dicembre 2017, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/2017
Data di deposito
6 dicembre 2017
Data di decisione
8 novembre 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 110, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 110, ultimo periodo, legge n. 107 del 13 luglio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 41248

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, sono ritenute inammissibili le deduzioni svolte dalle parti costituite, ricorrenti nel giudizio a quo, volte ad estendere il thema decidendum - quale definito nell'ordinanza di rimessione - anche alla violazione dei parametri di cui agli artt. 34, terzo comma, 35, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016, n. 96 del 2016, n. 231 del 2015, n. 83 del 2015, n. 56 del 2015, n. 37 del 2015 e n. 34 del 2015 ).

Massima n. 41249

Sono dichiarate inammissibili - per gravi lacune nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, censurato dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 Cost., nella parte in cui esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano già stati assunti su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. L'ordinanza di rimessione si limita a indicare che il giudizio a quo verte sul ricorso collettivo proposto per l'annullamento della procedura concorsuale indetta con il decreto del MIUR 23 febbraio 2016, n. 105, omettendo di specificare la posizione giuridica soggettiva fatta valere dai ricorrenti, i motivi di impugnazione e le ragioni per le quali il rimettente ritenga di dover applicare la disposizione censurata. Tali carenze nella descrizione della fattispecie, relative a circostanze pregnanti nella prospettazione delle censure, non consentono alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza delle questioni sollevate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 187 del 2017 e n. 12 del 2017 ).

Massima n. 41250

Il sopravvenuto art. 21, lett. a), del d.lgs. n. 59 del 2017 - secondo cui alle procedure concorsuali bandite successivamente alla sua entrata in vigore non si applica l'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 - non influisce sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale dello stesso comma 110, atteso che nel giudizio a quo si controverte della legittimità della procedura concorsuale indetta con decreto del MIUR 23 febbraio 2016, n. 106, adottato ratione temporis in applicazione della norma censurata.

Massima n. 41251

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, che esclude dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. La norma censurata dal TAR Lazio restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali e contraddice il principio del reclutamento dei docenti in base al merito, poiché prevede l'esclusione dai concorsi in presenza di una circostanza "eccentrica" fondata sulla durata del contratto e sulla natura del datore di lavoro, ossia su criteri non meritocratici e, quindi, non funzionali all'obbiettivo di selezione delle migliori professionalità, al quale le procedure concorsuali dovrebbero essere preordinate. Né la ratio della suddetta esclusione può essere ravvisata nella finalità di assorbimento del precariato, atteso che tale finalità è adeguatamente perseguita e si esaurisce con il piano straordinario di assunzioni disciplinato nei commi da 95 a 105 - dal quale è appositamente escluso il personale insegnante già assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato (comma 104) - e non è replicabile nel successivo sistema ordinario di reclutamento, in cui trova applicazione il censurato ultimo periodo del comma 110. D'altra parte, la finalità di riassorbire tempestivamente il precariato risulta contraddetta dall'inesistenza di un'analoga preclusione per i docenti a tempo indeterminato della scuola privata paritaria e per coloro che, in possesso delle necessarie abilitazioni, già abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR o di altre amministrazioni. A sua volta, l'ammissione ai concorsi dei docenti di ruolo della scuola pubblica potrebbe non arrecare sostanziali svantaggi nell'allocazione delle risorse lavorative, tenuto conto che l'eventuale assunzione dei predetti docenti in una "nuova" posizione libererebbe la posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe essere successivamente assegnata ad altri. ( Precedente citato: sentenza n. 41 del 2011, secondo cui il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente ).

Massima n. 41252

Accolta, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, restano assorbite le ulteriori censure prospettate dal rimettente in riferimento agli artt. 2 e 4, secondo comma, Cost.

Massima n. 41253

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953), l'art. 17, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 59 del 2017, che - nel disciplinare la fase transitoria del reclutamento del personale docente - prevede, per la partecipazione alla procedura concorsuale da bandire in ciascuna Regione entro il febbraio 2018, il requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. Tale disposizione non solo ripete sostanzialmente la previsione - già ritenuta incostituzionale - enunciata a regime dall'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, ma, esplicitando la finalità di assorbimento del precariato, rende ancor più irragionevole e discriminatoria l'esclusione dal concorso dei docenti a tempo indeterminato della scuola statale rispetto all'ammissione di quelli alle dipendenze del MIUR o di altra amministrazione, nonché dei docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria, con il risultato di riproporre la già rilevata incongruità tra la finalità accampata e il mezzo prescelto per realizzarla.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2017.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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