Corte costituzionale

Sentenza n. 247/2017

Corte cost., sent. 29 novembre 2017, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
247/2017
Data di deposito
29 novembre 2017
Data di decisione
11 ottobre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:247

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 164 del 12 agosto 2016
  • art. 9, comma 1, bis, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 1, lett. b), primo periodo, legge n. 164 del 12 agosto 2016
  • art. 1, comma 1, lett. b), secondo e terzo periodo, legge n. 164 del 12 agosto 2016
  • art. 1, comma 1, lett. e), legge n. 164 del 12 agosto 2016

Parametri

Massime

Massima n. 42009

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per insufficiente motivazione in ordine alla pretesa lesività delle norme impugnate e al nesso logico con i parametri costituzionali evocati, formulate nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni a statuto speciale Trentino-Aldo Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 164 del 2016. Emerge dalla lettura dei ricorsi e dalla sostanziale coincidenza della maggior parte delle doglianze che le ricorrenti lamentano - alcune anche attraverso un'articolazione ipotetica delle censure - un effetto lesivo degli equilibri di bilancio dei singoli enti territoriali e della propria autonomia costituzionalmente garantita, che deriverebbe dallo strumentale collegamento di regole contabili realizzato dalle norme impugnate.

Massima n. 42010

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché in riferimento agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale - dell'art. 1, comma 1, lett. b), primo periodo, della legge n. 164 del 2016, che introduce nell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, il comma 1-bis, il quale preclude, nel calcolo del bilancio in equilibrio, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "libero", pur accertato, al netto dei fondi vincolati, accantonati e destinati di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, assoggettandolo a vincoli di spesa inerenti a obiettivi di finanza pubblica da realizzare su base regionale. Secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza, che ha la mera facoltà - e non l'obbligo - di metterlo a disposizione delle politiche regionali di investimento, in parte o per l'intero. In caso di libero esercizio di tale opzione, l'ente può destinare l'avanzo all'incremento degli spazi finanziari regionali; ove, viceversa, tale opzione solidaristica non sia ritenuta utile dall'ente titolare dell'avanzo, in capo allo stesso permane la disponibilità del suo impiego. ( Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016, n. 188 del 2016, n. 155 del 2015, n. 19 del 2015, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 60 del 2013 e n. 192 del 2012 ).

Massima n. 42011

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento complessivamente agli artt. 3, 81, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 4, 8, 16, 79, 80, 81, 83, 84 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; nonché agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 1, comma 1, lett. b), secondo e terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, il quale limita l'utilizzazione, per il periodo 2017-2019, delle risorse già destinate negli esercizi precedenti al finanziamento delle spese programmate e, a tal fine, inserite nel fondo pluriennale vincolato, nonché la possibilità, dal 2020, di iscrivere il citato fondo solo per la parte finanziata da entrate finali. Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, le disposizioni impugnate non alterano la struttura e la gestione temporale del fondo pluriennale vincolato, la cui utilizzazione è garantita per gli obiettivi e le scadenze programmati nel tempo dai singoli enti territoriali. Pertanto, l'iscrizione o meno nei contestati titoli dell'entrata e della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, come criterio matematico armonizzato ai fini del consolidamento dei conti nazionali, mentre devono ritenersi inalterate e intangibili le risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del fondo pluriennale vincolato. Gli enti territoriali, pertanto, mantengono la piena facoltà di gestire, secondo l'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, il fondo pluriennale vincolato. ( Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2017 e n. 184 del 2016 ).

Massima n. 42012

È dichiarata inammissibile, per incompletezza e oscurità delle censure, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., e mediatamente agli artt. 117-120 Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 164 del 2016, che attribuisce alla legge statale la determinazione di premi e di sanzioni da applicare alle Regioni, ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di conseguimento o di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio. Le censure non raggiungono quella soglia minima - non emendabile nella memoria integrativa - di completezza e chiarezza a cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale, non consentendo di comprendere l'effettiva lesione delle prerogative regionali, né risultando esse ancorate ai parametri evocati; né risulta adeguatamente sviluppata la censura in termini di equità fiscale, perché non viene spiegato per quale motivo il contribuente veneto sarebbe pregiudicato dal meccanismo premiale. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 249 del 2016, n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006; ordinanza n. 168 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali);

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), che introduce nell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il comma 1-bis, promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), secondo e terzo periodo, della medesima legge n. 164 del 2016, promosse, dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 81, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 16, 79, 80, 81, 83 e 84 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol), e all'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, 16, 79 e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 4, 16, 79 e 84 del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), della medesima legge n. 164 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., «e mediatamente» agli artt. 117-120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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